Nella disciplina dell’IRAP possiamo distinguere due tipi di norme: quelle che definiscono il presupposto di fatto dell’imposta e l’area dei soggetti passivi; e quelle che disciplinano i criteri di determinazione della base imponibile e dell’imposta. Le norme del primo tipo affermano che il presupposto di fatto è costituito dall’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi; aggiungendo che l’attività esercitata dalle società e dagli enti costituisce in ogni caso presupposto dell’imposta.

Infine, queste norme procedono ad una elencazione dei soggetti passivi dell’IRAP (tra cui ricordiamo le società di capitali, quelle di persone, gli imprenditori individuali, ecc.). Per attività produttivo si intende non solo quelle vere e proprie attività economiche, ma anche quelle attività non economiche. Ciò lo si può dedurre dalle disposizioni che regolano la materia, in quanto tali disposizioni affermano che l’attività di tutte le amministrazioni pubbliche costituisce in ogni caso presupposto dell’imposta.

Però, la stessa disciplina tratta le due tipologie di attività (quelle economiche e quelle non economiche) in maniera diversa per quanto riguarda la determinazione della base imponibile e dell’imposta. Inoltre, bisogna dire che solo per le persone fisiche, assume rilevanza il fatto che l’attività debba presentare sia il connotato della obituolità e sia quello che l’attività deve essere outonomomente organizzato. Suscita particolati problemi il significato da attribuire all’espressione “autonomamente organizzata”.

Secondo gli orientamenti dominanti, si deve ritenere autonomamente organizzata ogni attività che risulti svolta in modo abituale e senza vincolo di subordinazione; però una nozione più restrittiva è stata prospettata dalla Corte Costituzionale, la quale ha osservato che, mentre l’elemento organizzativo sarebbe connaturato all’attività d’impresa, altrettanto non potrebbe dirsi per le attività di lavoro autonomo, le quali potrebbero anche di fatto esser svolte in assenza di una organizzazione, e dovrebbe in tal caso considerarsi non soggette all’IRAP per assenza, appunto del requisito dell’autonoma organizzazione.

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