Avviene di frequente che il rapporto di lavoro venga sospeso per le ragioni più varie: sciopero, aspettativa, malattia, assistenza ai figli in tenera età, serrata ecc. Naturalmente l’impossibilità sopravvenuta della prestazione di una delle due parti del contratto di lavoro deve essere temporanea e non definitiva: in quest’ultimo caso, infatti, si determinerebbe la fine del rapporto stesso.
Le cause di sospensione della prestazione per impossibilità del lavoratore giustificano la sua assenza e conservano l’obbligazione retributiva (art. 2110 c.c.).
Sono la malattia, l’infortunio, la gravidanza ed il puerperio, riconducibili alla tutela della salute o della maternità. Il datore è obbligato a corrispondere al lavoratore, che versi in tali situazioni, la retribuzione o un’indennità, nella misura e per il tempo indicato dalle leggi speciali, dalle norme corporative (oggi i contratti collettivi), dagli usi o secondo equità (art.2110 c.c.). Lo stesso articolo dispone che il datore sia esonerato da quest’ultima obbligazione allorché la legge o i contratti collettivi stabiliscano forme equivalenti, anche privatistiche, di previdenza o assistenza.
malattia comune: nel nostro sistema è obbligatoria l’assicurazione contro le malattie, la cui contribuzione è posta a carico del datore di lavoro ed in misura minore al lavoratore. Tale assicurazione prima era gestita dall’INAM. Ora, con la riforma sanitaria, l’assistenza medica è stata affidata al servizio sanitario nazionale, mentre l’indennità – spettante solo agli operai – è corrisposta dall’ INPS. Bisogna specificare che gli operai sono esclusi dalla copertura dell’indennità in questione per i primi tre giorni di malattia (c.d. periodo di carenza assicurativa). Da dire anche che l’indennità è anticipata dal datore di lavoro. Per gli impiegati, invece, le assenze per malattia vengono retribuite integralmente, e fin dal primo giorno, dal datore di lavoro, come disposto dal R.D. L. del 1924, nei limiti da esso fissati, che però oggi sono ampiamente superati dalle previsioni collettive.
infortunio: la legge riconduce conseguenze analoghe a quelle previste per la malattia. Va specificato, però, che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni le malattie professionali copre solo i lavoratori addetti a determinate attività individuate dalla legge.
gravidanza e puerperio: in tali casi, la lavoratrice ha diritto ad un’indennità posta a carico dell’INPS, pari all’80% della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria e ad una indennità pari al 30% della retribuzione per il periodo semestrale di astensione facoltativa (si ricordi che quest’ultima è stata estesa, con l’art. 7, L. 903/1977, al padre lavoratore che si avvalga del diritto all’astensione dal lavoro in alternativa alla madre lavoratrice);
I trattamenti economici e normativi connessi alla maternità e alla paternità sono disciplinati dal D. Lgs. n.151 del 2001.
Altre ipotesi di sospensione del rapporto
aspettativa per funzioni pubbliche elettive e per cariche sindacali: in queste ipotesi è prevista la conservazione del posto (c.d. aspettativa) senza conservazione della retribuzione (membri del Parlamento europeo, nazionale e regionale, sindaci, consiglieri comunali e provinciali e relativi presidenti, dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali). I lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali hanno diritto alla retribuzione o a riposi compensativi.
servizio militare di leva e servizio sostitutivo civile: il rapporto restava sospeso con la conservazione del posto e dell’anzianità maturata, ma senza diritto alla retribuzione; allo stesso modo erano trattati il volontariato civile ed il servizio civile svolti in alternativa ad esso ;
richiamo alle armi: sospende il rapporto con diritto alla conservazione del posto e ad un’indennità il cui ammontare varia a seconda della qualifica, del settore produttivo e della durata del richiamo;
stato di tossicodipendenza: se intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso servizi sanitari A.S.L. o altre strutture equipollenti , non da diritto alla retribuzione né alla decorrenza d’anzianità. Spetta l’aspettativa, ma solo per tre anni.
formazione continua: definisce la contrattazione collettiva gli orari di lavoro e la retribuzione in questi casi.
sciopero: il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, ma non alla retribuzione.