I crediti documentari
Il credito documentario è una operazione bancaria (lettera di credito) universalmente utilizzata per il regolamento di transazioni commerciali interne ed internazionali. Più precisamente, un credito documentario è un impegno scritto di una banca (emittente) emesso per ordine di un Compratore (Ordinante) a favore di un venditore (Beneficiario) ad effettuare un pagamento (a vista o differito) contro ritiro di determinati documenti relativi alla spedizione delle merci e dopo verifica del rispetto delle altre condizioni contrattuali previste dalle parti (purché inserite nel credito stesso).
Nelle transazioni commerciali ed in particolare nel commercio internazionale le parti risiedono in luoghi distanti e sovente hanno difficoltà a concludere affari perché hanno esigenze di salvaguardia diverse e contrapposte, il c.d. è lo strumento che la prassi bancaria e commerciale hanno messo a punto per ovviare a questo inconveniente.
Il credito documentario è una operazione separata e distinta (quindi autonoma) dal contratto commerciale sottostante e quindi gli obblighi delle banche intervenute non possono essere annullati o modificati con riferimento a rapporti contrattuali o extra contrattuali estranei al credito stesso. Tutte le parti devono basarsi esclusivamente sui documenti e non sulle merci da essi rappresentate o descritte e così pure il rispetto delle condizioni contrattuali deve essere verificato solo attraverso l’analisi dei documenti stessi.
L’esame di conformitĂ deve essere esclusivamente formale con esclusione di ogni giudizio sull’efficacia, veridicitĂ o portata dei documenti esaminati. In merito a quest’ultimo requisito occorre tuttavia aggiungere che la giurisprudenza – allo scopo di contrastare truffe e falsificazioni – richiede che l’esame venga fatto con professionalitĂ e soprattutto in buona fede.
Dal momento che il venditore vuole sincerarsi della serietĂ e solvibilitĂ del compratore, e il compratore, dal canto suo, desidera pagare solo quando abbia una ragionevole certezza che il venditore abbia assolto a tutti i suoi obblighi, all’intervento di una o piĂą banche in funzione di garante può conciliare queste aspettative tra loro contrastanti. Il ruolo delle banche nei crediti documentari è essenziale. In queste tipologie di operazioni le banche possono assumere i seguenti ruoli:
banca emittente – è la banca che emette il credito, impegnandosi a pagare in utilizzo dello stesso;
banca avvisante – è la banca che avvisa il credito al beneficiario;
banca utilizzatrice – è la banca deputata all’utilizzo del credito, ossia alla verifica dei documenti; può essere la banca emittente, una banca designata, una banca confermante o qualsiasi banca (c.d. credito liberamente negoziabile);
banca designata – è la banca (diversa dalla banca emittente) individuata per l’utilizzo del credito;
banca confermante – è la banca designata, qualora venga richiesta di fare da garante della solvibilitĂ della banca emittente (la garanzia è a favore del beneficiario, ovviamente).
Le garanzie bancarie autonome o “a prima richiesta”
Fenomeno largamente diffuso è anche l’intervento di una banca come garante. Le garanzie bancarie hanno nomi diversi (performance bond, repayment bond, bid bond) e sono variamente congegnate a seconda dell’operazione garantita, che non è necessariamente il pagamento di merce venduta. Ad esempio può essere garantita la regolare esecuzione di un appalto. La loro regolamentazione ha tuttavia raggiunto un grado sufficiente di standardizzazione e presenta quasi sempre due costanti:
la banca garante si obbliga a pagare “a prima richiesta”, vale a dire senza che il beneficiario sia tenuto a provare l’inadempimento della controparte
la banca si obbliga inoltre a pagare anche se l’obbligazione del debitore principale non è venuta ad esistenza o è divenuta successivamente impossibile.
Il distacco dal modello della fideiussione è perciò radicale: l’obbligazione di garanzia della banca è del tutto svincolata dall’esistenza, validitĂ e coercibilitĂ del rapporto garantito.
La banca non solo copre l’inadempimento del debito, ma assicura in ogni caso la soddisfazione dell’interesse economico del beneficiario della garanzia.
Per evitare abusi, in caso di comportamento doloso del beneficiario, la banca escussa può ottenere la sospensione della garanzia.