Nozione. Funzione. Disciplina
Il conto corrente ordinario è un contratto in virtù del quale “le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto” (art.1823, 1° comma). Alla chiusura del conto, che avviene come indicato nell’art. 1831 c.c., alle scadenze stabilite nel contratto, o dagli usi, avviene la liquidazione del saldo del conto.
Se il saldo è a favore di una delle parti, e questa non ne richiede il pagamento, secondo l’art. 1823 c.c., 2°comma, l’importo di tale saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto si intende rinnovato a tempo indeterminato. Per quanto riguarda questo rinnovo a tempo indeterminato, secondo l’art. 1833 c.c., 1° comma, ciascuna delle parti può recedere dal contratto ad ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.
Prima di procedere oltre è opportuno chiarire il significato di rimessa, che è adoperato dal legislatore non nel suo significato tecnico di trasmissioni di valori da un soggetto all’altro, ma nel senso figurato di atto o rapporto dal quale può scaturire a favore di una delle parti un credito nei confronti dell’altra34.
E’ condizione necessaria per realizzare lo scopo della compensazione tra le diverse partite, quella di considerare inesigibili ed indisponibili le reciproche regioni di credito o di debito, sino alla chiusura del conto, chiusura alla quale diventa esigibile il saldo del conto (art. 1823 c.c., 1°comma).
Lo scopo del contratto è quindi duplice perché le parti non mirano soltanto alla “liquidazione per differenza” di propri rapporti, ma al “differimento” di essa a scadenze prefissate o al termine delle loro relazioni di affari. In tal modo evitano ripetuti pagamenti fra di loro acquistando, da un lato, la sicurezza di non poter essere costrette a pagare prima della scadenza convenuta, e dall’altro lato, la facoltà di effettuare rimesse di denaro o di valori all’altra parte nel momento e nella misura per loro più conveniente.