Nozione. Tipi
Secondo la nozione data dall’art. 1703, il mandato è il contratto con il quale una parte (il mandatario) si obbliga a compiere uno o piĂą atti giuridici per conto dell’altra parte (il mandante). Ad esempio acquistare o vendere beni, assumere obbligazioni, eseguire pagamenti o riscuotere crediti.
Il tutto sempre per conto del mandante, sul quale devono di conseguenza ricadere i risultati vantaggiosi e svantaggiosi dell’attivitĂ gestoria del mandatario.
Il mandato può essere conferito a più mandatari. In tal caso ciascun mandatario potrà agire disgiuntamente dagli altri, salvo che nel mandato non sia espressamente indicato che devono agire congiuntamente.
Il mandato congiunto non ha tuttavia effetto se non è accettato da tutte le parti designate.
Il mandato può anche essere collettivo, cioè conferito da più mandanti ad uno stesso mandatario con unico atto e per un affare di interesse comune.
Il mandato è di regola conferito nell’interesse esclusivo del mandante. Può però essere conferito anche nell’interesse del mandatario o di un terzo. Si parla in tal caso di mandato in rem propriam.
Ad esempio Tizio, debitore di Caio, gli conferisce l’incarico di vendere un immobile di sua proprietĂ per soddisfarsi sul ricavato della vendita.
In questi casi interessato al compimento dell’attivitĂ gestoria è non solo il mandante ma anche il mandatario.
La distinzione più significativa sul piano della disciplina è quella fra mandato con rappresentanza e mandato senza rappresentanza.