Caratteri generali
Funzione identica a quella dei consorzi di coordinamento con attività esterna può essere realizzata in campo transnazionale attraverso la costituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (Geie).
Il Geie è un istituto giuridico predisposto dall’Unione Europea per favorire la cooperazione fra imprese appartenenti a diversi Stati membri. La disciplina base del Geie è fissata dal regolamento comunitario 2137/1985, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Ciascun legislatore nazionale ha poi provveduto ad emanare specifiche norme integrative: l’Italia ha provveduto al riguardo con il decreto legislativo 23/7/1991 n. 240.
La struttura del Geie in larga parte coincide con quella dei consorzi di cooperazione con attività esterna.
Parti del contratto costitutivo del gruppo possono infatti essere solo persone fisiche o giuridiche che svolgono attività economia ma non è necessario che siano imprenditori.
È invece necessario che almeno due membri esercitino la loro attività economica in Stati diversi della Comunità: l’istituto non può essere utilizzato per forme di cooperazione fra imprese nazionali. Al pari del consorzio, il Geie ha la capacità, a proprio nome, di essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura, ed ha capacità processuale. Il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso, dato che al pari dei consorzi la sua finalità è quella di agevolare e di sviluppare l’attività economica dei suoi membri.
La disciplina
Il contratto costitutivo del Geie deve essere redatto per iscritto a pena di nullità.
Nel contratto devono essere indicati almeno la denominazione del gruppo, la sede, il nome dei membri, la durata (che può essere anche indeterminata).
Il contratto è soggetto a pubblicità legale, mediante iscrizione nel Registro delle Imprese.
Con l’iscrizione nel Registro delle Imprese acquista la capacità di essere titolare di diritti ed obbligazioni.
Per gli atti compiuti prima dell’ iscrizione sono responsabili solidalmente ed illimitatamente coloro che li hanno compiuti, qualora il gruppo non assuma gli obblighi derivanti da tali atti.
Nullità del Geie
Le cause di nullità del contratto costitutivo del Geie sono quelle previste dai singoli ordinamenti nazionali. La nostra legge non dispone nulla, perciò si applicano le norme di diritto comune fissate dalla disciplina generale dei contratti associativi, art. 15 reg.
Invece, gli effetti della nullità sono fissati dal regolamento comunitario, che coincidono con quelli previsti per le società di capitali, art. 2332 c.c. e perciò si discosta dalla disciplina del diritto comune.
Infatti, la dichiarazione di nullità del gruppo:
non ha effetto retroattivo;
non pregiudica la validità degli atti precedentemente compiuti;
opera solo come causa di scioglimento ex lege del gruppo;
la sentenza che dichiara la nullità provvede alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri, art. 8 d.lgs. 240/1991.
La nullità del Geie è sanabile ed il tribunale, se ritiene possibile la regolarizzazione della situazione del gruppo, deve concedere un termine che consenta di provvedervi, art. 15 reg.
L’organizzazione interna e le regole di funzionamento del Geie sono in larga parte rimesse all’autonomia privata. Sono comunque espressamente previsti due organi: un organo collegiale (assemblea) composto da tutti i membri ed un organo amministrativo.
I membri del gruppo possono adottare collegialmente qualsiasi decisione per la realizzazione dell’oggetto del gruppo.
Ciascun membro dispone di un solo voto, ma il contratto può attribuire più voti ad alcuni membri, a condizione che nessuno disponga da solo della maggioranza dei voti. Nulla è disposto in merito all’invalidità delle delibere assembleari, perciò si applica la disciplina dettata per i consorzi.
La gestione del Geie è affidata ad uno o più amministratori, nominati dal contratto costitutivo del gruppo verso i terzi o con decisione dei membri. Può essere nominato amministratore anche una persona giuridica, la quale svolge le sue funzioni tramite un rappresentante, persona fisica. I poteri degli amministratori sono fissati dal contratto: ad essi spetta la rappresentanza del gruppo verso i terzi, disgiuntamente, salvo che il contratto preveda l’amministrazione congiunta.
II Geie deve tenere le scritture contabili previste per gli imprenditori commerciali.
Gli amministratori redigono il bilancio, lo sottopongono all’approvazione dei membri e provvedono a depositarlo nel Registro delle Imprese.
In applicazione del principio che il Geie non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso, i profitti risultanti dall’attività del gruppo sono considerati direttamente profitti dei membri e ripartiti fra gli stessi secondo la proporzione prevista nel contratto o in parti uguali. La disciplina del Geie non prevede la formazione obbligatoria di un fondo patrimoniale iniziale, né eleva il fondo patrimoniale eventualmente costituito a patrimonio autonomo.
Delle obbligazioni di qualsiasi natura assunte dal Geie rispondono infatti solidalmente ed
illimitatamente tutti i membri del gruppo, oltre a questo con il proprio patrimonio.
La responsabilità dei membri è tuttavia sussidiaria rispetto a quella del Geie: i creditori possono infatti agire nei confronti dei membri soltanto dopo aver chiesto al gruppo di pagare e qualora il pagamento non sia stato effettuato entro un congruo termine.
Ogni nuovo membro del gruppo risponde anche delle obbligazioni anteriori al suo ingresso, salvo patto contrario opponibile ai terzi solo se pubblicato.
Inoltre i membri che cessano di far parte del Geie, per recesso od esclusione, continuano a rispondere delle obbligazioni anteriori.
L’ammissione di nuovi membri deve essere decisa all’unanimità. Le cause di recesso ed esclusione devono essere fissate nel contratto. Tuttavia, il recesso è sempre possibile per giusta causa o con l’accordo unanime degli altri membri. Inoltre, per gravi inadempienze, l’esclusione può essere pronunciata dal giudice su richiesta della maggioranza degli altri membri. Inoltre, sono esclusi: il componente che perda i requisiti soggettivi per la partecipazione al Geie; il membro insolvente che sia assoggettato a procedura concorsuale. Il componente uscente ha diritto alla liquidazione del valore della sua quota di partecipazione.
Sono cause obbligatorie di scioglimento del Geie: la scadenza del termine; il conseguimento o l’impossibilità di conseguire l’oggetto; il venir meno della pluralità dei membri o della diversa nazionalità; per sentenza del giudice per giusta causa.
Il verificarsi di una causa di scioglimento apre la liquidazione del gruppo, che è regolato dalle disposizioni in tema di società di persone.
Al pari di ogni imprenditore commerciale, il Geie che esercita attività commerciale è esposto al fallimento in caso di insolvenza.
Il fallimento del Geie non determina però l’automatico fallimento dei suoi membri.
Trova al riguardo la più favorevole disciplina delle società cooperative: gli organi del fallimento potranno chiedere ai membri del Geie il versamento delle somme necessarie per estinguere i debiti.