Le singole fattispecie. Le intese restrittive della concorrenza
Tre sono i fenomeni rilevanti per la disciplina antimonopolistica nazionale e comunitaria:
- le intere restrittive della concorrenza
- l’abuso di posizione dominante
- le concentrazioni
Le intese sono comportamenti concordati fra imprese volti a limitare la propria libertĂ di azione sul mercato, art. 2 legge 287/1990 e art. 81 Trattato Ce.
In particolare, sono considerate intese: gli accordi fra imprese, anche se non vincolanti; le deliberazioni di consorzi, di associazioni di imprese o altri organismi similari; le pratiche concordate fra imprese, che ricomprende i comportamenti concertati che non derivano da accordi espressi.
Non tutte le intese anticoncorrenziali sono però vietate. Lo sono solo quelle che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”. Sono quindi lecite le cosiddette intese minori, quelle intese che non incidono in modo rilevante sull’assetto concorrenziale del mercato.
Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto: chiunque può agire in giudizio per farne accertare la nullità . L’Autorità a sua volta adotta i provvedimenti per la rimozione degli effetti anticoncorrenziali già prodottisi ed irroga le relative sanzioni pecuniarie.
Il divieto di intese anticoncorrenziali rilevanti non ha però carattere assoluto.
L’Autorità può infatti concedere esenzioni temporanee purché si tratti di intese che migliorano le condizioni di offerta del mercato e producono un sostanziale beneficio per i consumatori.
Abuso di posizione dominante e abuso di dipendenza economica
L’art. 3 della legge 287/1990 vieta l’abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese, con comportamenti lesivi dei concorrenti e dei consumatori, capaci di pregiudicare la concorrenza effettiva.
Nella valutazione della posizione dominante un ruolo decisivo gioca l’individuazione, merceologica e geografica, del mercato rilevante.
Questo comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati e, abbraccia quella zona in cui le imprese fornitrici si pongono fra loro in rapporto di concorrenza. L’individuazione del mercato rilevante non è agevole.
I comportamenti tipici che possono dar luogo ad abuso di posizione dominante sono identificati negli stessi comportamenti che possono formare oggetto di intese vietate. Perciò, ad un’impresa in posizione dominante è vietato di:
–Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â fissare i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
–Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico a danno dei consumatori;
–Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ripartire i mercati e le fonti di approvvigionamento;
–          applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
–          subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che non abbiano alcun rapporto con l’oggetto dei contratti stessi.
Il divieto di abuso di posizione dominante non ammette eccezioni. Accertata l’infrazione l’Autorità competente:
–Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ne ordina la cessazione prendendo le misure necessarie;
–Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â infligge sanzione pecuniarie identiche a quelle stabilite per le intese
–          in caso di reiterata inottemperanza, l’AutoritĂ italiana può disporre la sospensione dell’attivitĂ dell’impresa fino a trenta giorni, art. 15 .
Nell’ordinamento nazionale è vietato anche l’abuso di dipendenza economica, cioè di quella situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi.
Il patto attraverso cui si realizza l’abuso di dipendenza economica è nullo ed espone al risarcimento dei danni nei confronti dell’impresa che ha subito l’abuso. Inoltre, l’Autorità garante applica le sanzioni previste per l’abuso di posizione dominante qualora ravvisi che l’abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato.