Esso rappresenta l’insieme delle norme che hanno per oggetto gli status familiari e i rapporti che si riferiscono alle persone che sostituiscono la famiglia. La famiglia è una formazione sociale fondata sul matrimonio. A questa famiglia si contrappone quella naturale o di fatto, costituita da persone di sesso diverso che convivono. Essa ha scarsa rilevanza giuridica, poichè piena rilevanza giuridica viene concessa solo alle situazioni concernenti i figli generati dai conviventi, i quali secondo quanto stabilisce l’art. 30 della Costituzione, non devono trovarsi in posizione deteriore rispetto ai figli legittimi.

Per quanto riguarda, invece, il rapporto tra conviventi, non si ritiene sia possibile applicare le norme previste per la famiglia legittima e ciò lo si può evincere dal dettato dell’art. 29 Cost. atteso che questa norma attribuisce alla famiglia legittimamente costituita una particolare tutela, in considerazione della peculiarità e dell’importanza sociale svolta dalla famiglia quale luogo di formazione e sviluppo della persona.

La stessa tutela non viene riconosciuta alla famiglia di fatto in quanto manca in essa la formale assunzione, da parte dei conviventi, di un impegno socialmente rilevante. Da tutto ciò consegue la difficoltà di disciplinare una situazione di fatto, anche se non sono del tutto assenti aperture nei suoi confronti, riconducendola nell’ambito delle formazioni sociali previste dall’art. 2 Cost. Tale soluzione permette di estendere alla famiglia di fatto quelle norme, proprie della famiglia legittima, che prescindono dall’esistenza di un vincolo formale.

Anche i rapporti patrimoniali tra i conviventi, così come quelli personali, non ricalcano puntualmente le norme previste per le unioni legittime.

Nel tentativo di attribuire una tutela alla convivenza more uxorio la Corte Costituzionale, con sentenza del 1988 ha sancito, in materia di locazione, l’incostituzionalità della legge in materia di locazioni lì ove questa non prevedeva il diritto di succedere nel contratto di locazione anche alle persone conviventi con il conduttore.

Inoltre è stata sancita dal nuovo codice di procedura penale la facoltà di astensione dal deporre contro l’imputato, concessa ai suoi prossimi congiunti, anche al convivente more uxorio. Viceversa la Corte Costituzionale ha bocciato l’aspettativa delle coppie non coniugate di adottare un bambino: con sentenza 281/94 è stata negata l’adozione ad una coppia sposata da due anni, ma con una convivenza di dieci anni alle spalle. La motivazione della Corte è consistita nel fatto che mancava un anno (la legge richiede minimo tre anni di matrimonio) per poter richiedere l’adozione, a nulla rilevando la precedente convivenza. i figli sono considerati come i figli legittimi, ha il diritto, il familiare di fatto, al risarcimento dei danni causati ad un terzo che abbia causato la morte del convivente. Il coniuge divorziato perde il diritto agli alimenti se riceve aiuto dal familiare di fatto.

Rapporto di parentela: legame di sangue tra persone che discendono dallo stesso capostipite(genitori figli)

Rapporto di affinità: rapporto che lega coniuge e parenti dell’altro coniuge suocero e genero)

Matrimonio può essere inteso come un atto costitutivo della famiglia o come rapporto giuridico. Esistono due tipi di matrimonio: quello civile fatto davanti all’ufficiale di stato civile e quello concordatario celebrato davanti al Ministro del culto cattolico e trascritto nei registri dello stato civile. Il nostro ordinamento tutela la libertà di matrimonio, mentre la promessa di prendersi reciprocamente come marito e moglie non obbliga a contrarre matrimonio. Tuttavia la legge vuole tutelare chi per la promessa abbia sostenuto spese o assunto obblighi, infatti se la promessa risulta da atto scritto il promittente che si rifiuta senza valido motivo è obbligato a risarcire i danni all’altro; il promittente può richiedere la restituzione dei beni fatti a causa della promessa di matrimonio.

Per contrarre matrimonio occorre per un verso che ciascuno dei nubendi abbia la piena capacità di sposarsi e per altro verso che non sussistano impedimenti relativi alla coppia.

Sotto il primo profilo sono necessari, per ciascuno degli sposi:

a) la libertà di stato: non può contrarre nuovo matrimonio chi è legato da vincolo di nozze precedenti;

b) l’età minima: per entrambi è necessaria la maggiore età;

c) la capacità di intendere e di volere: non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente o la persona che, sebbene non interdetta, sia incapace di intendere o di volere;

d) in particolare per la donna che sia già stata sposata è poi necessaria:

e) non può contrarre nuove nozze se non dopo che siano trascorsi 300 gg. dallo scioglimento o dall’annullamento del precedente matrimonio concordatario, eccetto il caso in cui il matrimonio sia dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi.

Dopo la riforma, non costituisce più condizione necessaria per celebrare matrimonio la capacità di intrattenere rapporti sessuali.

Difatti, mentre l’art.123 c.c., ora totalmente modificato, disponeva che l’impotenza costituiva causa di nullità del matrimonio, purchè anteriore alle nozze, con la riforma l’impotenza non ha più alcun rilievo autonomo, ma può essere adotta quale causa di invalidità del vincolo soltanto quando sia stata ignorata dall’altro coniuge, e purchè si accerti che questi non avrebbe prestato il suo consenso se avesse conosciuto l’anomalia del partner.

La mancata consumazione del matrimonio, peraltro, legittima la domanda di divorzio, qualunque ne sia stata la causa, e perciò pure quando sia conseguenza di impotenza di uno dei coniugi.

Sotto secondo profilo (impedimenti), non possono contrarre matrimonio tra loro:

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;

2)i fratelli e le sorelle germani (figli degli stessi genitori), consanguinei (figli dello stesso padre ma di madre diversa) o uterini (figli della stessa madre ma di padre diverso);

  • lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  • gli affini in linea retta (suocero e nuora, genero e suocera): il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità derivi da matrimonio sciolto o dichiarato nullo;
  • gli affini in linea collaterale in secondo grado (cognati);
  • l’adottante; l’adottato e i suoi discendenti;
  • i figli adottivi della stessa persona;
  • l’adottato e i figli dell’adottante;
  • l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato;
  • l’affiliante, l’affiliato e il coniuge dell’affiliante, l’affiliante e il coniuge dell’affiliato.

Non possono inoltre contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato e l’altra sia il coniuge della vittima.

 

Pubblicazione e celebrazione

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione, salva autorizzazione giudiziale ad ometterla.

La pubblicazione consiste nell’affissione di un atto, contenente le generalità degli sposi, alla porta del comune ed è fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile.

Essa serve a rendere noto il proposito che i nubendi hanno di contrarre nozze e a mettere così ogni interessato in grado di fare le eventuali opposizioni.

La celebrazione deve avvenire pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale di stato civile al quale fu fatta richiesta di pubblicazione: questi, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli artt.143, 144, 147 c.c.; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio; immediatamente dopo la celebrazione deve essere compilato l’atto di matrimonio, che verrà poi iscritto nel registro di stato civile.

È ammessa la celebrazione per procura per i militari in tempo di guerra, o quando uno degli sposi risieda all’estero e concorrano gravi motivi, da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro coniuge.

La procura deve essere rilasciata per atto pubblico; deve indicare il nome dell’altro sposo ed è soggetta ad un breve termine (180 gg.) di efficacia.

 

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