Oltre alle persone fisiche, agli uomini per intenderci, sono soggetti di diritto e di obblighi anche le persone giuridiche le quali assumono differenti denominazioni. Il nostro ordinamento affida a queste finzioni giuridiche una capacità giuridica distinta da quella delle persone fisiche stesse che la compongono.

La persona giuridica, quindi, è costituita da un elemento sostanziale, le persone che la compongono, e da uno formale, che è il riconoscimento da parte delle autorità pubbliche.

Per esistere, le persone giuridiche, devono contenere quattro caratteristiche:

  1. non possono mancare le persone che la compongono e che ne rappresentano contemporaneamente i destinatari. Gli antichi romani esigevano almeno tre persone per la loro costituzione, oggi ne basta anche una sola;
  2. un patrimonio è sempre indispensabile a prescindere dallo scopo;
  3. lo scopo costituisce il punto unificatore tra i vari individui che hanno dato vita alla persona giuridica stessa purché sia lecito e determinabile;
  4. tutti gli elementi sopra descritti sono obbligatori e necessari ma nulli senza il riconoscimento dello stato.

Tra le persone giuridiche un’importante distinzione si fa tra le:

associazioni = sono gruppi di persone che riunite fra di loro perseguono un loro personale e comune scopo.

fondazioni = sono gruppi di persone nate dalla volontà di un fondatore che mirano alla conservazione dei beni di una determinata opera.

La differenza sta nel fatto che nelle associazioni prevalgono le persone mentre nelle fondazioni prevale il capitale. inoltre le associazioni perseguono un fine interno al gruppo mentre le fondazioni esternamente al gruppo.

Una seconda distinzione si fa tra:

persone pubbliche = queste hanno scopi di carattere pubblico (es. il comune nei confronti dei cittadini);

persone private = queste hanno scopi di carattere privato (Es. la società commerciale nei confronti dei propri soci).

Inoltre sono anche distinguibili le persone giuridiche ecclesiastiche (Es. le parrocchie) da quelle civili (Es. le Università).

Sia le associazioni che le fondazioni necessitano di un atto costitutivo che ne ufficializzi la nascita e di uno statuto che ne disciplini la vita, entrambi atti da rendere pubblici. La pubblicità è data tramite due metodi diversi: il sistema normativo che trova nella legge i presupposti per concedere il riconoscimento alla persona giuridica che ad essi si conforma e il sistema per concessione per cui il riconoscimento è dato caso per caso o dalla legge o con Decreto del Capo dello Stato.

La pubblicità delle persone giuridiche ha reso necessario la creazione di un registro apposito per le persone giuridiche che si trova nella cancelleria di ogni tribunale dei capoluoghi di Provincia. Con la registrazione non si rende pubblica la persona giuridica, che invece avviene secondo uno dei due sistemi precedentemente visti, ma si considera essenziale per l’opponibilità a terzi degli atti e dei fatti posti in essere dalla persona giuridica stessa. Finchè non viene registrata sono gli amministratori che rispondono personalmente dell’eventuali conseguenze create.

La registrazione può disporsi anche d’ufficio.

La capacità giuridica delle persone giuridiche è uguale a quella delle persone fisiche ma entro i limiti che lo statuto e l’atto costitutivo consentono, altrimenti avremo l’agire dei singoli e non dell’insieme.

Anche la persona giuridica ha i propri diritti come quello della sede, del nome e di tutti quelli patrimoniali.

Il Codice Civile limita a trenta anni l’usufrutto a favore di una persona giuridica.

La persona giuridica agisce solo ed esclusivamente tramite i propri membri che fungono da rappresentanti e danno vita a quella che è chiamata rappresentanza istituzionale.

Le responsabilità civili sono a carico dell’ente mentre quelle penali sono, ovviamente, a carico dei componenti l’ente.

Le associazioni agiscono tramite l’assemblea degli associati, le fondazioni tramite gli amministratori.

Lo Stato può dichiarare la morte della persona giuridica quando ne siano venuti meno i fini istituzionali per cui era nata o perché questi sono stati raggiunti. La persona giuridica può anche venire meno per decisione dei propri amministratori o per mancanza di associati.

Oggi esistono numerosissime associazioni non riconosciute che operano ugualmente ma con una minore capacità giuridica indipendentemente dal loro riconoscimento per fini non lucrativi. Nonostante la legge non può ignorarle e ne consente l’esistenza e l’operato. Differenza principale è che dell’operato dell’associazione non riconosciuta ne rispondono esclusivamente i componenti della stessa che hanno agito di volta in volta in suo nome e non l’intero gruppo dei soci.

In alcuni casi, come per fini di interesse pubblico, le associazioni non riconosciute vengono definite comitati e dalle stesse si differenziano perché sono aggregazioni di soggetti che cercano di promuovere iniziative di tipo temporaneo portandole avanti grazie soprattutto a contributi privati. Anche in questo caso tutti i componenti del comitato rispondono in maniera personale e diretta delle conseguenze provocate dal comitato e per quest’ultimo carattere i comitati si distinguono principalmente dalle associazioni non riconosciute.

Al presidente spetta la rappresentanza processuale del comitato. Se a quest’ultimo viene riconosciuta la pubblicità, si comporterà come tutte le altre persone giuridiche con l’eccezione della responsabilità personale di tutti i componenti.

Per tutte le altre persone giuridiche che perseguono fini di collettiva e sociale utilità, come il campo sanitario, medico, dell’istruzione, della previdenza, dello sport, storico, artistico, ecc., lo Stato è venuto in contro con dei provvedimenti legislativi per l’aiuto finanziario e il sollievo fiscale. Queste associazioni sono dette ONLUS. Non si tratta di una nuova classificazione giuridica ma di una distinzione associativa per motivi prettamente fiscali.

Presso il Ministero delle finanze è previsto un registro anagrafico di tutte le ONLUS e l’istituzione di un apposito garante per la tutela e la gestione delle stesse nel settore di competenza.

 

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