L’art. 1372 cod. civ. dice che il contratto ha forza di legge esclusivamente tra le parti interessate (relatività del contratto).

Il contratto è contemporaneamente:

– un atto giuridico, perché crea un rapporto con effetti obbligatori e/o reali;

– un regolamento perché disciplina lo stesso rapporto.

Dal contratto scaturiscono due tipi di effetti diversi tra loro:

  1. quelli obbligatori che creano, modificano ed estinguono i rapporti tra le parti (Es. locazione, mandato, deposito, ecc.);
  2. e quelli reali, che vengono detti anche traslativi, trasferiscono la proprietà dei beni mobili ed immobili da un soggetto ad un altro (Es. compravendita, donazione, ecc.).

Spesso può capitare che i due tipi di effetti contrattuali abbiano una vita contemporanea, come accade, ad esempio, nei contratti di compravendita in cui l’effetto reale consiste nel passaggio di proprietà del bene da una parte all’altra, l’effetto obbligatorio, invece, consiste nell’obbligazione a pagare il prezzo pattuito che una parte si impegna nei confronti dell’altra.

Può accadere, spesso, che non sia più possibile distinguere nettamente la proprietà trasferita con contratto tra più soggetti, così si procede in diversi modi:

  1. per i beni mobili ha la precedenza chi ha per primo preso il possesso del bene in buona fede;
  2. per i beni immobili ha la precedenza chi per primo trascritto il relativo atto;
  3. per i crediti ha la precedenza chi ha per primo notificato al debitore la cessione o ha avuto da quest’ultimo per prima l’accettazione (art. 1265 cod. civ.);
  4. per i diritti personali di godimento concessi a diverse persone, ha la precedenza chi ha conseguito per prima il godimento (art. 1380 cod. civ.).

Quando il rapporto, disciplinato dalle parti tramite precetti contrattuali, è anche disciplinato dalla legge tramite norme imperative, queste ultime si inseriscono automaticamente tra il contratto con piena forza ed efficacia a norma dell’art. 1339 cod. civ..

Inoltre hanno anche rilevanza tutte quelle clausole d’uso che perciò vengono automaticamente inserite nel contratto con forza di legge a norma dell’art. 1340 cod. civ..

In tutti quei casi in cui la volontà delle parti sia lacunosa, si fa ricorso alla legge ed in sua mancanza agli usi locali.

Se neanche gli usi sono sufficienti, si applicheranno i principi generali dell’ordinamento giuridico italiano secondo equità

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