La responsabilità amministrativa dei dipendenti verso l’amministrazione si inquadra nel più vasto istituto della responsabilità e dell’illecito di cui è conseguenza.
Con la locuzione “responsabilità amministrativa”si suole però intendere soltanto quel tipo di responsabilità civile in cui incorre il soggetto persona fisica avente un rapporto di servizio con l’ente pubblico, il quale, in violazione di doveri da tale rapporto derivanti , abbia cagionato un danno alla sua pubblica amministrazione.
In proposito la dottrina più attenta qualifica questo tipo di responsabilità come civile-amministrativa.
Considerando gli aspetti sostanziali di questa responsabilità amministrativa , quale, in via generale si configura per gli impiegati dello Stato, essa ha le sue fonti negli art. 82,83, r.d. 2240/1923 recante disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato , nell’art. 52 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, e negli art 18,19, e 20 del t.u. impiegati civili dello stato.
L’art. 82 prevede che “L’impiegato, che per azione o omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo stato , è tenuto a risarcirlo. Quando l’azione o l’omissione è dovuta al fatto di più impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri d’ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire”.
L’art. 83 assoggetta a sua volta i dipendenti alla giurisdizione della corte dei conti.
Il rapporto di servizio è alla radice della responsabilità di cui si tratta, anche se l’art. 1 l. 20/94 sembra estendere la giurisdizione della corte dei conti a controversie nelle quali un tale rapporto non sussiste con l’amministrazione danneggiata.
Ma esso non comporta soltanto l’esercizio di funzioni pubbliche , bensì postula che il soggetto sia inserito nell’apparato della p.a . per il conseguimento di un fine pubblico; non basta quindi l’esplicazione di una attività afferente agli scopi dell’amministrazione , ma occorre anche la partecipazione del rapporto allo svolgimento dei modi di azione propri di questa, estrinsecativo della potestà che ad essa compete, o comunque, allo svolgimento di attività ad essa imputabili, cosicché ne derivi una posizione di appartenenza latu sensu del soggetto stesso dell’amministrazione pubblica.
L’esistenza del rapporto di servizio non è l’unico elemento della fattispecie da cui scaturisce la responsabilità amministrativa: infatti, ve ne sono altri quali la violazione dei doveri od obblighi di servizio, che costituisce , nell’illecito, il comportamento , il fatto; l’elemento psicologico; il danno; il nesso di causalità tra il fatto e il danno.
Quanto all’elemento psicologico, ora è richiesta la colpa grave. In tal modo così si riducono le possibilità dell’amministrazione di ristoro del danno cagionato dal dipendente mediante la violazione di un dovere d’ufficio.
Quanto al danno , va ricordata l’estensione della nozione che affiora nella giurisprudenza della corte dei conti in rapporto ad un danno all’economia nazionale.
Essa , richiamato il concetto tradizionale di danno patrimoniale, individua le caratteristiche della nuova figura di danno “connessa alla violazione di norme di tutela aventi per oggetto , non già beni materiali che costituiscono il patrimonio in senso proprio del soggetto-persona ( Stato o enti pubblici), ma l’interesse ad utilità non suscettibili di godimento ripartito e quindi riferibili a tutti i membri indifferenziati della collettività”.
Quanto al nesso di causalità si tratta di appurare il rapporto di causazione che intercorre tra l’inadempimento, costituito dalla trasgressione , per azione o omissione, di uno o più obblighi, dovere e modalità di comportamento derivanti del rapporto di servizi e il danno subito dall’amministrazione.
La corte dei conti fa prevalente riferimento al principio di causalità adeguata, valutando perciò ex ante se la causa è stata idonea a produrre l’effetto, ma senza tenere conto degli effetti straordinari o atipici della condotta tenuta.
La più recente legislazione in materia di responsabilità amministrativa è caratterizzata dalla progressiva omogeneizzazione e unificazione nei riguardi di tutti i dipendenti ad essa soggetti, che in precedenza avevano un trattamento notevolmente diverso rispetto a quello dei dipendenti dello stato: segnatamente i dipendenti degli enti locali, originariamente soggetti alla giurisdizione del g.o.
Con la l. 20/94 e la l. 639/96 è stata introdotta una disciplina della responsabilità amministrativa uniforme per tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione della corte dei conti .
Rispetto al passato, le novità introdotte sono:
a) il carattere personale della responsabilità stessa e la trasmissibilità del debito agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa edi conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi;
b) la responsabilità imputata esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole , nel caso di deliberazioni di organi collegiali;
c) la limitazione della responsabilità ai fatti ed alle omissioni commesse con dolo o colpa grave;
d) la condanna a ciascuno per la parte che vi ha preso, valutate le singole responsabilità, da parte della corte dei conti, se il fatto dannoso è causato da più persone : i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono però responsabili solidalmente;
e) la circostanza che “la corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni ed enti diversi da quelli di appartenenza”;
f) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in ogni caso in 5 anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.
Una particolare specie di responsabilità amministrativa è infine la responsabilità contabile, che riguarda solo gli agenti che maneggiano denaro e valori pubblici e che sono tenuti al rendiconto , cioè all’obbligo di documentare i risultati della gestione effettuata , e , quindi , di rendere conto dei beni e dei valori di cui abbiano disposto, dimostrando le diverse operazioni svolte nel corso della gestione.
I contabili, che hanno l’obbligo strumentale della custodia dei valori loro assegnati, si distinguono in contabili di diritto e i contabili di fatto. Gli agenti contabili si distinguono in agenti della riscossione , agenti pagatori di oggetti e beni pubblici.
Gli elementi della responsabilità contabile sono analoghi a quelli della responsabilità amministrativa , ai quali si aggiunge però la qualifica di agente contabile.
I conti degli agenti contabili , al compimento del procedimento di “rendimento del conto”, debbono essere presentati alla corte dei conti. Per quanto attiene all’amministrazione statale , entro due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario, i conti sono trasmessi alla competente ragioneria dello Stato e sono trasmessi alla corte dei conti entro due mesi successivi.
Il giudizio di conto si instaura necessariamente con la presentazione del conto giudiziale , indipendentemente dall’esistenza di una controversia.
Ai sensi dell’art. 2 della l. 20/94 , decorsi 5 anni dal deposito del conto senza che sia stata depositata presso la segreteria della corte dei conti, la relazione su di esso o siano state elevate eventuali contestazioni, il giudizio sul conto si estingue. La norma aggiunge che rimane ferma la responsabilità amministrativa e contabile a carico dell’agente.