L’autonomia normativa è riconosciuta non solo allo Stato e regioni, ma anche agli enti pubblici. Essa si estrinseca mediante l’emanazione di statuti e regolamenti.
L’autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali è stata espressamente riconosciuta dalla l. 142/90 e succ. modif. ( T.U.E.L.), secondo un modello nel quale alla legge spetta dettare le linee fondamentali dell’organizzazione dell’ente, lasciando alle scelte autonome la possibilità di arricchire ed integrare tale disegno.
Il rapporto dello statuto con la legge è inteso in termini di competenza. Si tratta di un atto espressione di autonomia costituzionalmente riconosciuta , che deve unicamente osservare i principi fissati dalla cost. , senza che vi sia spazio per una diretta ingerenza della legge statale o regionale negli ambiti non espressamente assoggettati a disciplina legislativa.
L’art. 114 cost, come modificato dalla l. cost. 3/01 sancisce che “comuni, province e città metropolitane sono enti autonomi con propri statuti secondo i principi fissati dalla cost.”. si tratta quindi del riconoscimento costituzionale di una riserva di normazione, posta al riparo dalla ingerenza sia della legge statale, sia delle leggi regionali e dei regolamenti governativi.
Norme attuative della disciplina costituzionale sono ora posta dalla l. 131/03 che tra l’altro dispone che il potere normativo, consistente nella potestà regolamentare e statutaria, è esercitato anche dalle unioni di comuni e dalle comunità montane e isolane. Ai sensi dell’art. 4 l. 131/03 lo statuto, in armonia con la Cost. e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell’art. 117, 2 co lettera p) Cost. (che attribuisce all’ente statale il compito di disciplinare gli organi di governo dell’ente locale) stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell’ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.
La normazione degli enti locali non si esaurisce nello statuto, atteso che la legge riconosce ad essi pure la potestà regolamentare, anche se il primo si colloca in posizione di supremazia nei confronti dei regolamenti.
L’art. 117,6 co cost. dispone che comuni, province e città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.
L’art. 4 l. 131/03 ribadisce che l’organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie. L’art. 4 l. 131/03 ribadisce che l’organizzazione, dello svolgimento e della gestione della funzione dei comuni, province e delle città metropolitana è riservata alla potestà regolamentare dell’ ente locale, nell’ambito della legislazione dello Stato o della regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli art. 114,117 e 118 cost.
Non sono invece fonti del diritto le circolari, gli atti che pongono le c.d. norme interne e la prassi.
I testi unici raccolgono in un unico corpo le norme che disciplinano una certa materia.
Questi testi unici compilatori sono da inquadrare tra le mere fonti di cognizione che non modificano le fonti raccolte.
Ove compilati dal governo o da altra amministrazione, i testi unici possono avere, all’interno dell’apparato amministrativo, valore interpretativo delle norme raccolte e ordinate, comunque non vincolante per i terzi e per il giudice.
In passato erano previsti testi unici misti, contenenti norme di carattere primario e disposizioni di carattere secondario, es. t.u. sulla semplificazione della documentazione amministrativa, in materia di espropriazione per pubblica utilità ( d.p.r. 327/01) in materia edilizia ( d.p.r. 380/01).
Occorre anche ricordare la legge annuale di semplificazione e codificazione: la legge 59/97 prevede l’emanazione ogni anno di una legge per la semplificazione e il riassetto normativo che contempla anche il ricorso a decreti legislativi e a regolamenti governativi per il riassetto normativo.
Da segnalare anche la l. 26/2005che prevede, con gli atti normativi del Governo, il procedimento di analisi di impatto della regolazione.