I poteri relativi ad atti amministrativi generali

L’amministrazione può determinare effetti giuridici in relazione a tutti i rapporti che abbiano le medesime caratteristiche, e i relativi atti amministrativi saranno generali in quanto in grado di produrre effetti nei confronti di una generalità di soggetti, titolari di quei rapporti ( e si differenziano dagli atti plurimi che sono rivolti ad una pluralità di destinatari definibili a priori), pur se risultano privi di forza precettiva.

Tali atti sono collegabili allo schema della norma-potere-effetto: la legge non produce direttamente l’effetto in quanto attribuisce il relativo potere all’amministrazione. Essi non sono caratterizzati dall’astrattezza, in quanto la produzione dell’effetto non necessita di un ulteriore esercizio dei poteri da parte di un altro o medesimo soggetto pubblico. La riconduzione di un atto nella categoria degli atti amministrativi generali, riveste una certa importanza giacchè essi sono sottratti alla disciplina della partecipazione procedimentale e del diritto d’accesso , inoltre l’atto amministrativo generale non necessitano di motivazione.

La circostanza che gli atti amministrativi generali costituiscano esercizio di un potere amministrativo consente di giustificare la loro derogabilità per il caso singolo da parte dell’amministrazione , fatto salvo l’obbligo di motivazione : la deroga è infatti esercizio del medesimo potere che si è concretizzato nell’atto generale.

Natura chiaramente amministrativa hanno invece le ipotesi rientranti in una particolare categoria di atti amministrativi generali, costituita dalle autorizzazioni generali, previste dal d.lgs. 196/2003 in materia di autorizzazioni rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali e previste anche dalla disciplina per l’inquinamento atmosferico (d.lgs. 152/2006).

 

Il decorso del tempo (prescrizione e decadenza) e la rinuncia 

Il mancato esercizio del potere amministrativo in un singolo caso e in un singolo rapporto può determinare la decadenza limitatamente al caso o al rapporto considerato, ma non impedisce che lo stesso potere possa essere esercitato in altri casi o in altri rapporti.

Es. decorso del termine di 60 gg. per impugnare l’atto amministrativo davanti il tar.

Il diritto soggettivo è invece soggetto a prescrizione, ove non esercitato per un certo periodo di tempo. Es. il diritto di percepire lo stipendio si prescrive in 5 anni.

Tra gli atti che producono vicende estintive di diritti si annovera la rinuncia, negozio avente più

propriamente effetto abdicativi cui può seguire un effetto traslativo o estintivo.

Il potere, intrasmissibile e imprescrittibile, non può essere oggetto di un atto di rinuncia. Sono invece rinunciabili i diritti soggettivi salvo che il legislatore non imponga un divieto a tutela dell’interesse del titolare.

Non si può rinunciare all’interesse legittimo che segue il potere e il suo esercizio.

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