Per sanzione in generale si intende la conseguenza sfavorevole di un illecito applicata coattivamente dallo Stato o da un altro ente pubblico, mentre per illecito si intende la violazione di un precetto compiuta da un soggetto.

La sanzione costituisce dunque la misura retributiva nei confronti del trasgressore, o del responsabile. Si crea un rapporto diretto tra questo e la sanzione , nel senso che la sanzione incide su di lui in modo immediato , e dunque ha natura e funzione eminentemente affittiva.

La sanzione ha carattere meramente affittivo, è la conseguenza di un comportamento antigiuridico, si distinguono in civili, penali ed amministrative.

Queste ultime si possono individuare in modo residuale, quali misure afflittive non penali né civili.

Si può definire sanzione amministrativa la misura affittiva non consistente in una pena criminale o in una sanzione civile, irrogata nell’esercizio di potestà amministrative come conseguenza di un comportamento assunto da un soggetto in violazione di una norma o di un provvedimento amministrativo o irrogata al responsabile cui l’illecito sia imputato.

Nella l. 689/91 sono contenuti i principi di tipo garantistico modellati su quelli penalistici.

La sanzione amministrativa è dunque espressione del potere normativo. I principi di tipicità e nominatività dei poteri e dei provvedimenti trovano corrispondenza nella tassatività delle misure sanzionatorie che l’elaborazione in materie di pene amministrative ha potuto mutuare dall’esperienza penalistica.

Il procedimento prende avvio dall’accertamento e contestazione della violazione e si conclude con l’irrogazione della sanzione. I provvedimenti sanzionatori sono recettizi. Anche soggetti esterni all’organizzazione amministrativa hanno il potere di irrogare sanzioni.

Una distinzione essenziale che va tracciata è quella tra le c.d. sanzioni ripristinatorie, che colpiscono la res e mirano ad reintegrare l’interesse pubblico leso, e sanzioni afflittive le quali si rivolgono direttamente all’autore dell’illecito, le quali hanno la finalità di punire il colpevole. A sua volta queste ultime si distinguono in sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive: queste ultime incidono sull’attività del soggetto colpito.

La legge contempla poi un peculiare gruppo di sanzioni amministrative, le sanzioni accessorie: ad es. l’art. 20, l. 689/1981 prevede alcune misure interdittive, originariamente penali, consistenti nella privazione o nella sospensione di facoltà o diritti relativi derivanti da provvedimenti della p.a.

Sotto il profilo della tutela, la giurisprudenza ha generalmente adottato il principio secondo il quale sussisterebbe la giurisdizione ordinaria con riferimento alle misure afflittive, laddove le controversie relative alle misure ripristinatorie sarebbero devolute alla giurisdizione amministrativa.

La violazione del precetto, presupposto la cui sussistenza apre la via all’emanazione del provvedimento sanzionatorio, dà luogo all’illecito amministrativo, per il quale la l. 689/81 prevede una riserva di legge.

L’integrazione dell’illecito costituisce il presupposto per l’adozione della sanzione, prevista dalla legge. Per quanto riguarda l’aspetto psicologico si richiede la colpa e il dolo.

 

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