La peculiare disciplina che si applica ai beni pubblici è contenuta essenzialmente negli art. 822 e ss. Codice civile e nel r.d.lgs. 2240/1923 e nel r.d. 827/1924 (regolamento di contabilità generale dello Stato).
I beni demaniali sono tassativamente indicati dalla legge e comprendono i beni demaniali necessari e i beni demaniali accidentali.
I beni del demanio necessario sono costituiti a loro volta dal demanio marittimo, idrico e militare.
Ai sensi dell’art. 822 c.c. e 28 codice nav. fanno parte del demanio marittimo: il lido del mare , le spiagge, i porti. Il demanio idrico è costituito dai fiumi, torrenti, laghi.
Il demanio militare comprende le opere destinate alla difesa nazionale ( art. 822 ,1 co. c.c.). I beni del demanio necessario non possono non appartenere allo Stato, fatte salve le eccezioni, costituite dai beni demaniali regionali, ed è costituito esclusivamente da beni immobili.
Accanto ai beni del demanio necessario, la legge contempla i beni del demanio accidentale , composto da strade, autostrade, aerodromi. Il codice civile ricomprende tra i beni del demanio accidentale anche le stradeferrate alcune delle quali tuttavia sono state sdemanializzate.
Le strade sono oggi disciplinate dal codice della srada approvato con d.p.r. 285792: le funzioni amministrative di programmazione , progettazione , esecuzione e gestione delle strade npon rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale sono affidate alle regioni e agli enti locali. La rete è gestita dall’Anas.
Di recente si è proceduto alla privatizzazione della società Autostrade s.p.a.. l’Anas è stata trasformata in s.p.a.
L’art. 824, 2 co. c.c. assoggetta allo stesso regime dei beni demaniali accidentali i cimiteri e i mercati comunali. Tali beni rientrano nel demanio comunale soltanto se appartengono ai comuni.
I beni del demanio accidentale possono appartenere a chiunque ma sono tali qualora appartengano ad un ente pubblico territoriale: tuttavia non soltanto allo Stato o alla regione come invece è stabilito per i beni del demanio necessario. Essi non sono costituiti esclusivamente da beni immobili potendo consistere anche in universalità di mobili.
I beni demaniali, appartengano essi al demanio necessario ovvero a quello accidentale, sono dunque caratterizzati, dal punto di vista soggettivo, dall’appartenenza a enti territoriali: essi sono direttamente preordinati alla soddisfazione di interessi imputati alla collettività stanziata sul territorio e rappresentata dagli enti territoriali.
La categoria dei beni demaniali comprende beni assai diversi tra loro. Occorre distinguere i beni demaniali naturali rispetto a quelli del demanio artificiale, costruiti appunto dall’uomo.
Alcuni di essi preesistono rispetto alle determinazioni dell’amministrazione, mentre altri sono pubblici in quanto destinati ad una funzione pubblica dall’amministrazione. Infine alcuni beni sono riservati necessariamente allo Stato o alla regione mentre altri possono appartenere anche ai privati o a enti non territoriali.
In ogni caso tutti i beni demaniali sono assoggettati alla disciplina posta dall’art. 823 c.c. : essi sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Tale prescrizione implica che i diritti dei terzi sui beni demaniali possano essere costituiti soltanto secondo le modalità tassativamente previste da specifiche leggi.
A causa della sancita incommerciabilità dei beni demaniali, sono nulli di diritto gli eventuali atti dispositivi di essi posti in essere dalla p.a.: i beni hanno infatti un vincolo reale che rende impossibile l’oggetto ai fini dell’art. 1418 c.c.
Va esclusa la espropriabilità dei beni demaniali , al fine ad esempio di soddisfare le pretese creditorie di terzi. Va esclusa in modo assoluto la trasferibilità dei beni del demanio necessario i quali sono beni “riservati”e non possono che appartenere allo Stato alle regioni: tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sono privi della legittimazione in ordine alla titolarità di diritti di proprietà aventi ad oggetto tali beni.
Altra regola è quella contenuta nell’art. 823c.c “ spetta all’amministrazione la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico”. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa , sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso.
L’amministrazione dispone di poteri di autotutela: ciò significa che anzicchè utilizzare gli ordinari rimedi giurisdizionali che l’ordinamento prevede a tutela della proprietà, essa può direttamente procedere a tutelare i propri beni in via amministrativa , irrogando sanzioni ed esercitando poteri di polizia demaniale.
I beni del demanio naturale acquistano la demanialità per il solo fatto di possedere i requisiti previsti dalla legge.
I beni “artificiali”diventano invece demaniali nel momento in cui rientrano in uno dei tipi fissati dalla legge e cioè nel momento in cui l’opera sia realizzata purchè siano di proprietà dell’ente territoriale.
La cessazione della qualità del bene demaniale deriva oltrechè dalla distruzione del bene, dal fatto della perdita dei requisiti di bene demaniale e dalla cessazione della destinazione. Vi può essere l’intervento legislativo che “sdemanializza”alcuni beni.
La cessazione dei requisiti di bene demaniale è spesso attestata da uno specifico atto amministrativo.
Nell’ipotesi di beni riservati tale sdemanializzazione ha soltanto finalità dichiarative anche se alcune norme prevedono apparenti deroghe a tale principio: il bene non è più pubblico perché ha perduto i caratteri di bene pubblico e non già perché l’amministrazione ha modificato il suo regime con un atto amministrativo.
Il codice civile si occupa del passaggio dei beni dal demanio al patrimonio indisponibile: l’art. 829 c.c. disciplina la sdemanializzazione che comporta la cessazione del diritto di uso del bene spettante a terzi e la estinzione delle eventuali limitazioni derivanti dalla natura demaniale del bene stesso.