Il sistema italiano è stato per lungo tempo caratterizzato dalla prevalenza dei controlli preventivi di legittimità sui singoli atti, che impedivano di cogliere e valutare nella sua complessità l’attività amministrativa, costituita dagli atti nel loro insieme.

Una vera e propria svolta normativa è stata operata dal d.lgs. 286/99 che stabilisce che le p.a., nell’ambito della propria autonomia, debbono istituire i controlli interni, che si contrappongono al controllo esterno affidato alla corte dei conti. Questi controlli interni sono articolati in :

1) controllo di regolarità amministrativa e contabile;

2) controllo di gestione;

3) valutazione della dirigenza,

4) controllo strategico.

In realtà il controllo n. 3 (valutazione della dirigenza) è stato abrogato e riformulato dal d.lgs. 150/2009.

Il controllo n. 1° è volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Ad esso provvedono gli organi previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della p.a. come gli organi di revisione, gli uffici di ragioneria ecc..

Il 2° mira a verificare l’efficacia, l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. Esso si articola in varie fasi: rilevazione degli obiettivi, rilevazione dei dati relativi ai costi e dei risultati, valutazione dei dati in relazione agli obiettivi prefissati.

Alle amministrazioni spetta comunque definire gli aspetti organizzativi e procedurali necessari per svolgere tale controllo, individuando le unità responsabili della progettazione del controllo di gestione, le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l’efficacia, l’efficienza ecc.

Il 4° mira a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

Mediante questa attività di valutazione si tende a verificare in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico.

Essa supporta l’attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo però va detto che il controllo strategico mentre prima era svolto da strutture e soggetti che rispondevano ai dirigenti posti al vertice dell’unità organizzativa interessata ora è svolto da un Organismo indipendente di valutazione delle performance (previsto dal d.lgs. 150/2009).

 

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