Un ulteriore principio dell’ordinamento dettato con riferimento all’allocazione delle funzioni amministrative è il principio di sussidiarietà, nel senso di attribuzione di funzioni al livello superiore di governo esercitabili soltanto nell’ipotesi in cui il livello inferiore non riesca a curare gli interessi ad essi affidati. Esso è stato dapprima previsto a livello comunitario in relazione ai rapporti Unione – Stati membri( ex art. 5 Trattato C.E.). Correlato a tale principio è quello espresso dall’art. 5 Cost. in materia di decentramento amministrativo, termine con il quale si indica la dislocazione dei poteri tra soggetti e organi diversi e assurge a regola fondamentale dell’organizzazione amministrativa. Il decentramento è un fenomeno organizzativo che può assumere forme diverse:
- burocratico che comporta soltanto il trasferimento di competenze da organi centrali a organi periferici di uno stesso ente;
- autarchico che comporta l’affidamento, ad enti diversi dallo Stato, del compito di soddisfare la cura di alcuni bisogni pubblici. Quest’ultimo può essere previsto a favore degli enti locali, consentendo così che la cura di interessi locali sia affidata a enti esponenziali di collettività locali, ovvero a favore di altri enti ( c.d. decentramento istituzionale).
In particolare la l. 59/97, art. 1, c. 2 ha attribuito al Governo la delega per conferire agli enti locali e alle regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi “ relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità…..”, specificando che con il termine “ conferimento” si intendono più fenomeni quali il trasferimento, la delega e l’attribuzione di funzione e compiti.
La delega è stata esercitata con il d.lgs. 112/98: a seguito di questo processo di conferimento di compiti e funzioni a regioni ed enti locali, oggi l’amministrazione italiana si configura dunque essenzialmente come regionale e locale. Ed in concomitanza con siffatto processo il legislatore ha iniziato a richiamare il principio di sussidiarietà, il quale è annoverato dall’art. 4 , l. 59/97 tra i principi e criteri direttivi cui deve attenersi la regione nel conferimento a province, comuni ed enti locali delle funzioni che non richiedano l’unitario esercizio a livello regionale.
L’art. 3 , co. 5 T.U.E.L.( D.lgs. 267/00) prevede, inoltre, che comuni e province sono “ titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà”. Quest’ultimo può essere inteso sia in senso verticale ( relativamente cioè alla distribuzione delle competenze tra centro e periferia) ma anche orizzontale ( nei rapporti tra poteri pubblici e organizzazioni della società). Il cittadino, da mero amministrato, viene considerato, oggi, come promotore della vita politica- amministrativa. L
’evoluzione ora richiamata si inquadrava in un contesto costituzionale incentrato sulla centralità dello Stato al quale era attribuita una competenza legislativa residuale, mentre , in virtù del principio del parallelismo, le regioni disponevano di competenze amministrative nelle medesime materie oggetto di potestà legislativa. L’applicazione dell’art. 5 cost., in chiave di valorizzazione del principio di sussidiarietà, si scontrava con la disciplina del titolo V, parte II, della Cost. Ciò spiega la ragione per cui con la l. cost. 3/01 il predetto titolo sia stato incisivamente modificato, invertendo il precedente criterio stabilito per l’individuazione degli ambiti di competenza legislativa tra lo Stato e la regione.
E’ stato così costituzionalizzato il principio di sussidiarietà, declinato sia in senso orizzontale che verticale: l’art. 118 Cost. stabilisce infatti al 1 comma che “ le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà , differenziazione e adeguatezza”.
I principi costituzionali applicabili alla p.a.: l’eguaglianza, la solidarietà e la democrazia
Alla p.a., come agli altri soggetti pubblici, si applicano i principi di uguaglianza ( art. 3 ) e di solidarietà, e il principio democratico. Democratica deve essere anche l’azione amministrativa, la quale deve concorrere alla realizzazione di una società più democratica, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la piena eguaglianza dei cittadini.