Con il termine ordinamento giuridico generale si indica l’assetto giuridico e l’insieme delle norme giuridiche che si riferiscono ad un particolare gruppo sociale. Ai fini dello studio del diritto amministrativo, quel che interessa è la concezione istituzionale del diritto la quale pone l’equivalenza tra ordinamento giuridico e istituzione intesa come ente o corpo sociale( teoria del santi Romano) e concepisce il diritto non già come semplice norma o complesso di norme ma come organizzazione di un ente sociale.
Compito essenziale dell’ordinamento generale è quello di fornire soluzioni ai conflitti di interesse che possano sorgere tra gli stessi e oltre a ciò l’ordinamento riconosce ed istituisce i soggetti dell’ordinamento stesso. Pertanto l’amministrazione non è altro che uno dei tanti soggetti dell’ordinamento.
L’amministrazione nella Costituzione italiana
La Costituzione si occupa dell’amministrazione nella sez. II del titolo III della parte seconda, nella sez. I ( il governo art. 95 e ss.) , negli artt. 5, 28 e 114 . Di rilievo sono poi gli articoli che interessano la materia dei pubblici servizi( 32, 33, 38, 41 ecc), la responsabilità(art. 28) e le altre disposizioni comunque applicabili all’amministrazione.
Per es. l’art. 98 ai sensi del quale la p.a. pare in primo luogo direttamente legata alla collettività nazionale, al cui servizio i suoi impiegati sono posti, e l’art. 5 che caratterizza il modello del decentramento amministrativo e la promozione delle autonomie locali, capaci di esprimere un proprio indirizzo politico-amministrativo.
Importantissima è poi la disposizione contenuta nell’art. 97 che contiene una riserva di legge e mira a sottrarre l’amministrazione, regolata dalla legge, al controllo politico del governo, rendendola indipendente e che si legittima per la sua imparzialità ed efficienza. Tale articolo pone dei limiti anche al legislatore il quale può incidere sull’amministrazione soltanto dettando regole per la disciplina della sua organizzazione.
Ai sensi dell’art. 95 il Governo, assieme al Parlamento, esprime un indirizzo, qualificato come politico-amministrativo. L’ordinamento fa anche riferimento all’indirizzo politico- amministrativo svolto dagli organi di governo delle varie amministrazioni, caratterizzato dalla “ definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione.
L’art. 2 , c. 1 l. 400/88 attribuisce al Consiglio dei ministri il compito di determinare, in attuazione della politica generale del governo, l’indirizzo generale dell’azione amministrativa.