Il numero degli enti pubblici è mutevole nel tempo, di conseguenza l’ambito della P.A. tende, nei diversi momenti storici, a estendersi o a contrarsi. Inoltre anche all’interno della stessa P.A. si possono verificare mutamenti di grande rilievo.

Subito dopo l’entrata in vigore, a seguito della brevità di durata dei Governi che si susseguirono e a seguito dell’ampliamento degli uffici e degli organi delle amministrazioni ministeriali, si assiste ad una presa di distanza dell’apparato burocratico dai vertici politici dei vari dicasteri. Al contempo però molte competenze della P.A. iniziano ad essere attribuite alla dirigenza, in cui venivano collocati persone politicamente legate ai partiti di Governo.

Questa situazione ha determinato la commissione di reati contro la P.A. All’interno e all’esterno di questa, come corruzione, abuso di ufficio ecc.

Per tale ragione a partire dalla fine degli anni Ottanta è iniziato un processo di riforma dell’amministrazione Pubblica.

 

Negli ultimi decenni molte leggi hanno cambiato l’assetto normativo inerente la p.a. In primo luogo il legislatore si è mosso nella direzione dell’attuazione di norme e principi costituzionali in materia amministrativa. Si ricordano le seguenti leggi:

La legge 241/90 sul procedimento amministrativo;

la legge 142/90 modificata con la legge 265/99 sulle autonomie locali (oggi confluite nel Testo Unico di seguito indicato come t.u.e.l.);

in tema di pubblico impiego il d.lgs. 165/01( T.U.P.I.) ove il legislatore ha introdotto la distinzione assai marcata tra politica e gestione.

Ancora le tre leggi Bassanini n. 59/97, 127/97 e 191/98 che costituiscono tre esempi di vera e propria riforma sia dell’attività che dell’organizzazione amministrativa. Queste tre leggi, in particolare, hanno attuato il c.d. decentramento amministrativo consistente nella devoluzione di molti poteri statali alle regioni e agli enti locali, riservando allo Stato solo alcune e fondamentali materie e introducendo il principio di sussidiarietà.

A seguire la riforma del titolo V parte II della Costituzione ad opera della legge costituzionale 3/2001;

le recenti leggi n. 15/2005 e 80/2005 che hanno apportato modifiche al procedimento amministrativo( l. 241/90).

Vanno citate anche il D.lgs. 104/2010 che ha introdotto il Codice del Processo amministrativo e le numerose manovre che sono state adottate per far fronte alla crisi economica.

La L. 190/2012 che disciplina la lotta alla corruzione.

Inoltre un incisivo mutamento dell’azione amministrativa dovrebbe derivare dall’attuazione della c.d. Riforma Madia (L. 124/2015) che contiene un’importante serie di deleghe al Governo che saranno esaminate più avanti.

 

Un notevole impatto all’azione amministrativa è derivato altresì dall’impiego dei nuovi strumenti legati allo sviluppo tecnologico (d.lgs. 82/2005: codice dell’amministrazione digitale). Quest’ultimo attribuisce numerosi diritti ai cittadini, tra cui quello di usare le tecnologie nei rapporti con l’amministrazione e di accedere agli atti per via telematica.

Inoltre va ricordato che ai sensi della L. 190/2012 le amministrazioni sono obbligate a dotarsi di una PEC e a rendere pubblico, tramite il proprio sito, web, almeno un indirizzo di poste elettronica certificata.

Il D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, promuove l’Agenda Digitale come misura essenziale per la crescita del paese disciplinando in particolare la Cartella medica digitale e la Giustizia digitale e apporta numerose modifiche al Codice dell’Amministrazione digitale.

Nel 2012 è stata anche istituita l’Agenzia per l’Itala Digitale (D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012) che ha il compito di agire per creare comunità intelligenti al fine di progettare e erogare servizi fruibili dai cittadini per migliorare la loro vita.

 

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