Si ha riconoscimento di potere normativo quando un istituto o una situazione che produce effetti giuridici nel nostro ordinamento viene lasciata, in tutto o in parte, alla disciplina giuridica di un altro ordinamento; o quando si consente che, per un medesimo istituto, accanto alla disciplina stabilita dall’ordinamento statuale sia possibile anche la disciplina stabilita da altri ordinamenti.

Un’ipotesi di riconoscimento di potere normativo a gruppi confessionali si ha in materia matrimoniale, e solo a favore della Chiesa cattolica, nel senso che solo in relazione al matrimonio celebrato dinanzi ad un ministro del culto cattolico si rinvia alla disciplina sostanziale dell’istituto contenuta nelle norme di diritto canonico.

Il nostro ordinamento tiene conto di questa attitudine soggettiva consentendo che i soggetti celebrino il matrimonio non già nella casa comunale dinanzi all’ufficiale dello stato civile, bensì nel tempio dinanzi al ministro del proprio culto, secondo i rituali specifici della religione.

Espressione di questo atteggiamento dell’ordinamento è l’art. 83 del codice civile, che considera la celebrazione di un matrimonio secondo rituali religiosi quale presupposto perché il matrimonio così contratto consegua effetti civili nello Stato.

In ogni intesa è sancita la abrogazione della indicata legge 24 giugno 1929 n. 1159: l’ordinamento statuale, nel momento in cui allaccia rapporti con queste confessioni, sostituisce ad un atteggiamento di diffidenza e di cautela un atteggiamento di fiducia nella dignità e nell’autorevolezza dell’ordinamento confessionale, per cui rinuncia ad esigere l’approvazione dei ministri di culto e l’autorizzazione specifica per presenziare ai singoli matrimoni, contentandosi di una certificazione dell’autorità dei singoli ordinamenti.

La disciplina cui è sottoposto il matrimonio così celebrato è, in tutto e per tutto, quella del modello di matrimonio previsto dal codice civile.

Già con il concordato del 1929, la Chiesa cattolica aveva ritenuto che il riconoscimento di effetti civili al matrimonio religioso comportasse, da parte dello Stato, l’adozione integrale di quel modello, caratterizzato soprattutto dalle proprietà essenziali della unità e della indissolubilità e comunemente accettato anche perché, proprio per i condizionamenti del mondo cattolico, lo Stato non era mai riuscito a proporre un proprio modello di matrimonio.

Negli anni ’70 lo Stato è riuscito ad esprimere un suo modello di matrimonio, ben diverso da quello religioso cattolico perché centrato sulla “comunione spirituale e materiale fra i coniugi”, comunione che può sempre venir meno anche per quel che riguarda un matrimonio religioso cattolico, potendosene allora pronunciare la “cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio”.

Il sistema concordatario era da intendersi nel senso che lo Stato aveva dato rilevanza al matrimonio-atto costituito secondo il diritto canonico, mentre aveva riservato a sé la disciplina del matrimonio-rapporto, cui sarebbe riconducibile la disciplina dei casi di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

 

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