Il problema allora è il seguente: come fare perché l’ordinamento confessionale conservi la sua autonomia organizzatoria, malgrado il fatto che questi organismi particolari si sottopongono a quella disciplina statualistica che in linea di principio li sottrae all’esplicazione di poteri confessionali? L’ordinamento confessionale ha bisogno di vedersi garantita di fronte all’ordinamento statuale l’efficacia delle sue sanzioni contro atti negoziali compiuti dai rappresentanti degli organismi operanti all’interno della confessione senza il rispetto delle regole confessionali.

Il fatto è che nel nostro ordinamento vige il principio dell’autonomia associativa, in virtù del quale ogni organismo che sorge e vuole vivere nell’ordinamento deve poterlo fare senza condizionamenti dall’esterno, lo Stato deve introdurre una rilevante eccezione a questo principio: si tratta invero di riconoscere organismi che, invece di essere autonomi, devono configurarsi come subordinati ed eteronomi.

Il riconoscimento della personalità giuridica deve dunque accompagnarsi alla creazione di un’”area di specialità” ma dal riconoscimento di un ente ideale con l’attribuzione di questa peculiare qualifica discendono, in progressione, due conseguenze logicamente collegate:

  • la prima è quella per cui la gestione ed utilizzazione dei beni di tali enti riconosciuti è sottratta alla maggior parte dei poteri di controllo e vigilanza statuale;
  • la seconda è che quella stessa gestione e utilizzazione dei beni è invece soggetta “ai controlli previsti dal diritto canonico”.

La domanda di riconoscimento va inoltrata al Ministero dell’Interno ed il riconoscimento viene conferito con decreto del Ministro dell’Interno, udito il parere del Consiglio di Stato.

Il problema però è quello di ridurre per quanto possibile il margine di libertà – la discrezionalità – di cui gode in generale il potere politico-amministrativo nella scelta delle modalità di gestione degli interessi pubblici, per evitare il rischio che la valutazione di opportunità del riconoscimento dell’ente sia influenzata da ideologie ostili, senza peraltro pregiudicare la tutela di un interesse pubblico indiscutibile, quello cioè ad evitare l’utilizzo elusivo della forma dell’ente ecclesiastico.

 

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