Lo sciopero è l’astensione collettiva dal lavoro e costituisce il tradizionale mezzo di lotta sindacale.
Esso era stato visto con diffidenza nel periodo pre corporativo e considerato delitto dall’ordinamento corporativo.
Caduto l’ordinamento corporativo e ancor prima che la costituzione repubblicana venisse approvata e entrasse in vigore ( 1948), nessun giudice italiano ritenne di dover applicare la legge penale che pure continuava a considerare lo sciopero come reato.
L’art. 40 Cost. riconosce il diritto di sciopero nell’ambito delle leggi che lo regolano.
La nostra costituzione non si limita a prevedere una libertà di sciopero, ma prevede un diritto di sciopero, e cioè il diritto del lavoratore scioperare nei confronti del datore di lavoro, nel senso che l’astensione dal lavoro conseguente allo sciopero non può più essere considerato nemmeno un inadempimento dell’obbligazione di lavorare.
Ancorché l’esercizio del diritto di sciopero non possa essere considerato inadempimento, essa determina il venir meno dell’obbligazione del datore di erogare la retribuzione ed il diritto del lavoratore a riceverla, per i periodi in cui lo sciopero è stato esercitato. L’esercizio di quel diritto infatti determina una astensione del rapporto di lavoro onde si sospende anche l’obbligazione di retribuire.
La proclamazione dello sciopero
È opinione valida quella secondo la quale la legittimità dello sciopero è condizionata dall’esistenza di un atto collettivo di deliberazione, detto appunto proclamazione dello sciopero.
Anche se lo sciopero potrebbe essere attuato da un solo lavoratore, esso deve essere deciso da una pluralità di lavoratori e sulla base di una valutazione collettiva. Non importa se quella collettività trovi espressione in una struttura sindacale associativa o istituzionale.
La proclamazione dello sciopero proprio questo garantisce: il ricorso allo sciopero avviene per la soddisfazione di un’esigenza o di interesse collettivo comune.
In questo contesto, la proclamazione deve essere qualificata come un negozio di autorizzazione. Negozio perché è resta atto di privata autonomia; il negozio di autorizzazione perché il suo effetto soltanto quello di rimuovere un ostacolo all’esercizio del diritto di sciopero (art.40cost).
Tutti lavoratori sono comunque titolare del diritto di sciopero e possono legittimamente esercitarlo solo che uno dei sindacati lo proclami.
Quello che conta è che la valutazione delle esigenze di sciopero sia collettiva e e che poi singoli lavoratori siano liberi di scioperare o no. La legge vieta e commina sanzioni penali per le discriminazioni determinate dalla partecipazione o no ad uno sciopero.
La legge impone un preavviso per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, proprio per che a tutela non già degli interessi del datore di lavoro, ma dei diritti costituzionalmente protetti degli utenti di quei servizi.