A) requisiti, domanda, decorrenza e i prepensionamenti

La pensione di vecchia è un diritto che è condizionato dall’esistenza di alcuni requisiti di contribuzione e assicurazione; è infatti condizionato al compimento dell’età pensionabile e alla cessazione del rapporto di lavoro.

La dispone, che prevedeva che la pensione decorre dal 1° giorno dl mese successivo a quello nel quale il soggetto protetto ha compiuto l’età pensionabile o al mese in cui risultano soddisfatti i requisiti di assicurazione e di contribuzione, è stata poi modificata quando la si è condizionata alla cessazione del rapporto do lavoro

Ed infatti quella pensione ha decorrenza dal mese successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro. È fatta salva la facoltà del soggetto. protetto di ottenere la pensione di vecchia con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Se i requisiti per aver diritto alla pensione si realizzano dopo la domanda, ma prima della sua definizione, la pensione è corrisposta con decorrenza dal mese successivo a quello in cui il diritto è stato maturato.

È anche prevista la facoltà di richiedere di continuare a lavorare fino a 65 anni, anche se si è già raggiunta l’anzianità contributiva necessaria, con quindi incremento del trattamento pensionistico.

In questi casi la legge prevede degli incentivi per il proseguimento dell’attività lavorativa.

Le facoltà di opzione però risulteranno superate dalla disciplina della pensione di vecchiaia unificata, che ne condiziona il diritto: fino al 2007 al compimento di un età compresa tra 57 e 65 anni; e dal 2008 al raggiungimento di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

Diversa è invece la situazione per i prepensionamenti dove si consente che il diritto alla pensione maturi in anticipo di 5 o più anni, purchè sussistano set. Requisiti di contribuzione e assicurazione.

Tale previsione è finalizzata a favorire l’esodo del personale esuberante da aziende, è una misura così anti congiunturale.

 

B) la vecchiaia

L’età pensionabile era fissata a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.

La legge ha stabilito che l’età pensionabile aumenti progressivamente fino a raggiungere 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

Questo trova giustificazione nell’esigenza di far fronte alla crisi finanziaria delle gestioni previdenziali prescindendo così da politiche dell’occupazione, ritardando così l’erogazione delle pensioni.

Peraltro, se questa è la regola, per alcune categorie di lavoratori vi sono regole particolari.

per i lavoratori non vedenti, l’età pensionabile è di 55 per uomini e 50 per le donne

per gli invalidi più del 80%, si rimane a 60 uomini e 55 donne.

Al raggiungimento dell’età pensionabile, le legge presume che il lavoratore si trovi nell’incapacità di continuare a svolgere attività proficua.

Trattasi in questi 2 casi, di circostanze contingenti ed eventuali, disciplinate da una normativa ispirata a valutazioni diverse da quelle sulla capacità di svolgere un’attività proficua.

Inizialmente però il legislatore aveva previsto un regime della pensione di vecchiaia unificata, in cui le diversità dell’età pensionabile sparissero (anche uomini e donne), stante la possibilità di raggiungere il diritto alla pensione tra i 57 e i 65 anni d’età o comunque con i 40 di contribuzione.

Senonchè quelle diversità sono state ripristinate. Infatti la legge ha previsto che, dal gen 08, il diritto alla pensione unificata si consegue con i 60 anni per donne e 65 uomini o con 40 anni di contribuzione.

 

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