La legge n. 383 del 2001 tende ad incentivare l’emersione del lavoro sommerso e persegue l’obiettivo di regolarizzare le posizioni contributive dei dipendenti di quelle imprese che non avevano adempiuto agli obblighi previsti dalla disciplina previdenziale e da quella fiscale.
L’emersione del lavoro sommerso non ha rimessa alla contrattazione collettiva ma è affidata all’iniziativa dei singoli imprenditori. Questi hanno l’onere di presentare una dichiarazione di emersione con la quale si impegnano ad erogare, per il futuro, a propri dipendenti e retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali.
Dichiarazione che doveva essere approvata dal sindaco sulla base delle indicazioni del C.I.P.E.
Il d.l. n.210 del 2002 istituisce, per ogni provincia, Comitati per il lavoro e l’emersione del sommerso ai quali il datore di lavoro deve inviare la dichiarazione di emersione affinché ne valutino la fattibilità tecnica.
La legge consente all’imprenditore di presentare a compiere individuale di emersione progressiva per il quale è prevista una procedura particolare.
Due sono gli effetti della presentazione della dichiarazione di emersione.
Per il periodo anteriore alla presentazione della dichiarazione di emersione, l’imprenditore può chiedere un concordato tributario e previdenziale che gli consente di regolarizzare gli inadempimenti fiscali e previdenziali.
Regolarizzazione che avviene versando un’imposta sostitutiva, la quale è determinata nella misura dell’8% del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato.
All’imprenditore che ha presentato la dichiarazione di emersione si applica, per i piani successivi quella presentazione, un regime contributivo di grande favore. Egli è tenuto a versare una contribuzione previdenziale determinata progressivamente in una misura che va del 7% all’11% e premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ridotti progressivamente dal 75% al 65% rispetto al quelli dovuti.
L’adesione del lavoratore al programma di emersione ha un’efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso. Infatti
Con effetto dalla data di presentazione della domanda di emersione, l’adesione del lavoratore costituisce rinuncia non impugnabile relativamente ai diritti di natura retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso.