Entro 20 gg dalla notificazione dell’ordinanza , le parti possono costituirsi in giudizio, esaminare gli atti e presentare le deduzioni. Possono, entro tale termine intervenire anche il presidente del consiglio dei ministri e il presidente della giunta regionale.

Discusso è il ruolo delle parti e il fondamento della loro partecipazione al processo costituzionale.

Innanzi tutti dobbiamo sottolineare chi, secondo la corte ha la qualifica di parte.

In un primo momento la corte escludeva l’intervento di soggetti diversi da quelli cui veniva notificata l’ordinanza di rimessione, quindi erano parti solo i soggetti costituitisi nel giudizio principale per poi allargare la cerchia degli intervenienti anche a coloro che fossero portatori di un interesse personale e diretto, legato al processo principale e che non avevano avuto la possibilità di costituirsi in esso, sicché la loro partecipazione a processo costituzionale era l’unico modo di tutela del loro interesse… non dimentichiamo anche la legittimazione di quei soggetti il cui interesse fosse sopravvenuto ( dopo la sospensione del processo principale con l’ordinanza di rinvio ).. etc

La questione però non può essere risolta se non analizzando la funzione di parte nel processo costituzionale:

a) se la funzione è di portatore di un interesse personale e concreto, allora è valida la restrizione della partecipazione solo ai soggetti presenti nel processo principale;

b) se la parte si fa carico anche dell’interesse generale di “scioglimento del dubbio” e quindi del mantenimento in vigore delle sole leggi conformi alla costituzione, allora si ammette l’allargamento.

Però noi sappiamo che la natura del processo costituzionale, che tutela quindi un interesse generale, fa si che esso si possa svolgere anche se le parti non si costituiscono “ processo senza parti necessarie”, proprio per questa sua caratteristica molti non vedono nulla di male nell’allargamento del contraddittorio.

A sua volta però, questo allargamento “oltre le parti” a chi sia portatore di un interesse personale o a coloro che potrebbero risentire degli effetti delle pronunzie, comporterebbe la necessaria revisione dei criteri per la partecipazione al processo sulla base di individuazione degli interessi effettivamente meritevoli di tutela, cui la corte si dovrebbe attenere. Questa “stabilizzazione normativa” non è propria della Corte , visti i suoi mutevoli orientamenti in vista della soluzione di volta in volta più adeguata al caso.

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta

“Parte” non sono né il presidente del consiglio dei ministri rappresentato dall’avvocatura di stato, né il presidente della giunta rappresentato dal libero foro. Innanzitutto perché il temine “parte” in senso tecnico individua chi propone una domanda giudiziaria o colui contro cui è proposta, secondo poi, neanche da un punto di vista sostanziale si possono qualificare come parti poiché non intervengono al processo essendo sgravati dall’onere di dimostrare di avere un interesse nella controversia.

Quindi, qual è l’interesse che sono chiamati a rappresentare col loro intervento non essendo istituzionalmente obbligati a partecipare al processo?

Sapendo che, le presenze al processo di dislocano in :

1) parte privata che fornisce il punto di vista della società

2) parte politica che fornisce il punto di vista delle istituzioni (degli organi di indirizzo politico)

3) parte giudiziaria che fornisce il punto di vista dell’ordinamento, l’unico fondamentale .

Sia la parte privata che politica ( P. del cons e P.d giunta) sono chiamate solo a concorrere ad arricchire la dinamica processuale perciò sono incoraggiati ma non obbligati a partecipare, essendo il giudizio in grado di giungere a compimento solo con le indicazione della parte giurisdizionale ( giudice a quo)

 

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