Oltre la rilevanza il giudice a quo dovrà valutare anche l’esistenza di questa ulteriore condizione e solo in seguito si sospenderà il giudizio in corso per emettere e trasmettere l’ordinanza di rimessione alla corte, dando vita al giudizio costituzionale incidentale.
Il giudice a quo ha 3 diverse possibilità:
- è pienamente convinto della non illegittimità della norma, quindi emette l’ordinanza di rigetto motivata (manifesta infondatezza)
- si limita a “dubitare” della legittimità, per questo la norma non può essere né applicata né disapplicata à il giudice sospende il processo in corso e si rivolge alla corte attraverso 1ordinanza che attesti lo stato di incertezza in cui si trova dichiarando la “non manifesta infondatezza” della qualcosa
- è assolutamente convinto dell’illegittimità ma non è in grado di attestarla, essendo un compito riservato alla corte quindi trasmette alla corte un’ordinanza in cui dichiara la “non manifesta infondatezza” della qualcosa
Il giudice quindi fa da filtro lasciando passare quindi alla corte solo le questioni serie, con il potere di dichiarare la manifesta infondatezza o la non manifesta infondatezza ma mai la manifesta fondatezza.
La doppia negazione “non manifesta infondatezza” è indice di preferenza dello stato dubitativo ( amletico ) del giudice, che può giustificarsi con l’esigenza di non creare attriti tra giudici e corte nel caso di differenti valutazioni.
La maggior parte della dottrina, a riguardo, riteneva che i giudici dovessero limitarsi ad un controllo superficiale della non manifesta infondatezza, perché l’esame approfondito della questione avrebbe comportato una invasione della giurisdizione della corte. Contro questo orientamento è stata sottolineata la capacità di valutazione decisoria e discrezionale dei giudici in quanto possono condeterminare con la corte l’oggetto del giudizio e essendo in grado di giudicare la validità degli atti legislativi ogni volta che rigettano una qualcosa o si limitano ad applicare la legge confermandone la legittimità. Quindi l giudice non appare più amletico, nonostante la formula dubitativa. Anzi, la corte sa perfettamente che il giudice è in grado di valutare la costituzionalità o meno di una legge, solo non è in grado di accertarla formalmente con efficacia erga omes. Tant’è che la corte, sempre più spesso esige insieme all’ordinanza che esprime il dubbio che il giudice manifesti il suo orientamento, pena l’inammissibilità della questione. Quindi , ormai la “non manifesta infondatezza” appare solo una clausola di rito.
Importante → una volta accertata la competenza del giudice in relazione al processo in corso e l’esistenza della rilevanza e non manifesta infondatezza, si potrà emettere l’ordinanza di rimessione.