Si hanno quando la qualcosa è complessa quindi il semplice annullamento non risolverebbe il problema posto dalla qualcosa.
Infatti quando la qualcosa è semplice, e la corte la ritiene fondata , adotta una decisione caducatoria dichiarando illegittima la norma incostituzionale ed eliminandola dall’ordinamento.
Quando la qualcosa è complessa, la corte :
- se ci sono divergenze sul significato normativo della disposizione, si pronuncia con una decisione interpretativa
- se la legge non è ancora incostituzionale ma rischia di diventarlo, emette una sentenza monito
- se mancano elementi per stabilirne con certezza l’illegittimità emette una pronuncia condizionale caratterizzata dalla formula “ in quanto risulti che”…
A volte però è necessario trasformare il significato della disposizione per renderlo compatibile alla costituzione, in tali casi la corte usa tecniche che possono essere chiamate manipolatorie in senso stresso.
In queste decisioni accanto ad una componente caducatoria ( elimina la parte incostituzionale della norma ) ce n’è una integrativa caratterizzata dalla formula “ nella parte in cui..”
Le decisioni manipolatorie possono essere:
- di revisione del testo di legge:
- di revisione costituzionale (o creative di norme costituzionali) → provocano un’ alterazione del testo costituzionale, che viene arricchito o integrato
- accoglimento parziale o riduttive → la disposizione viene scissa in 2 parti e solo una dichiarata incostituzionale quindi annullano solo una parte della legge
- additive → la legge è dichiarata incostituzionale nella parte in cui manca una norma che dovrebbe esserci ; sono di garanzia quando riconosce un diritto fondamentale negato dalla norma illegittima o di prestazione quando riconoscono una pretesa patrimoniale tutelata dalla costituzione e negata dalla norma illegittima ,in questi casi la soluzione normativa proposta dalla corte è costituzionalmente obbligata oppure additive di principio, quando cioè la Corte si limita ad indicare un principio, il quale può orientare l’attività interpretativa del giudice ovvero l’azione del legislatore ( possono anche essere a termine ). Proprio queste ultime hanno una funzione potenzialmente positiva poiché si limita ad aiutare il giudice a quo a risolvere il caso indicandogli solo l’interesse costituzionalmente protetto, senza fornirgli in modo invasivo la soluzione. Il giudice risolve la qualcosa con effetti inter partes nell’attesa che il legislatore provveda con una disciplina legislativa erga omnes.
- Sostitutive → quando la corte sostituisce ad una parte del testo un’altra parte, che essa stessa trae in via di interpretazione, quindi contemporaneamente la norma è incostituzionale per quel che dice e per quel che non dice, quindi si espunge una norma e sene introduce 1altra
- Miste → combinano fra loro diverse tecniche
gli effetti nel tempo
Teoricamente i concetti di validità ed efficacia andrebbero considerati sincronicamente. Nella realtà però noi sappiamo come una legge che è illegittima da sempre possa cessare la produzione di effetti solo da un certo momento ( ex nunc ) , e ancora il riconoscimento della invalidità di una legge potrebbe avere ripercussioni sugli effetti passati provocati dalla legge stessa.
Come garantire quindi tutti i soggetti danneggiati dalla legge illegittima senza ledere i diritti acquistati in passato dagli altri ? E ancora, come limitare i danni che una dichiarazione di illegittimità potrebbe provocare per il futuro posticipando gli effetti?
Proprio attraverso il suo potere di controllo sugli effetti provocati dalle sue decisioni, la corte cerca di risolvere il problema. Tale controllo equivale ad una manipolazione.
È bene distinguere tra :
A) decisioni manipolative per il passato → quando conviene limitare gli effetti retroattivi delle sentenze d’accoglimento, evitando una disapplicazione generalizzata per favorire il passaggio tra vecchio e nuovo regime rispettandole situazioni soggettive createsi ( es quando la corte interviene su leggi vecchie) si parla infatti di “ incostituzionalità sopravvenuta” [in senso stretto quando viene alla luce un nuovo parametro ed è solo a partire da questo momento che si parla di incostituzionalità della legge che non è ma diventa illegittima; in senso lato quando non c’è un nuovo parametro ma il vizio della legge comunque si determina in un momento successivo all’entrata in vigore delle legge stessa ] e di “incostituzionalità differita” [ quando la corte allontana nel tempo gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità perché il vizio della legge si determina in un momento successivo alla sua entrata in vigore.. quindi il differimento degli effetti è successivo al vero momento in cui si ha lesione costituzionale ]
B) decisioni manipolative per il futuro → quando la lacuna normativa che la sentenza d’accoglimento può creare è + grave della incostituzionalità, quindi la corte, pur riconoscendo l’illegittimità, rinvia l’annullamento con un dispositivo di rigetto, in attesa dell’intervento del legislatore
[1-sentenze monitorie di rigetto, che lasciano moniti al legislatore e che si distinguono in decisioni di mero auspicio di revisione legislativa e decisioni di costituzionalità provvisoria con monito vincolante per il legislatore ;
[2-sentenze di incostituzionalità accertata ma non dichiarata, con cui il giudice riconosce l’incostituzionalità nella motivazione , non annulla la legge per il momento e si limita ad esortare l’intervento del legislatore]