Secondo l’articolo 123 della Costituzione ogni Regione ha uno Statuto che ne determina la forma di governo e i principi fondamentali dell’organizzazione e funzionamento. Pertanto, la Costituzione attribuisce alla Regione la facoltà di disciplinare la forma di governo discostandosi da quella transitoria dalla stessa prevista. Il sistema che ne segue può essere così sintetizzato:
la Costituzione fissa un criterio generale di elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione;
il rapporto tra il Presidente della Regione e il Consiglio regionale è retto dal principio “simul stabunt, simul cadent”;
il Consiglio potrebbe sempre votare una mozione di sfiducia contro il Presidente della Regione e questa possibilità non sarebbe derogabile da parte dello Statuto;
le Regioni, nell’esercizio della loro potestà statutaria, potrebbero allontanarsi da questo modello e orientarsi verso la diversa modalità di elezione del Presidente della Regione;
qualora invece la regione scegliesse di confermare elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione dovrebbe rispettare la disciplina dell’articolo 126 della Costituzione, secondo cui il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia con mozione motivata; l’approvazione della mozione di sfiducia comporta la rimozione del Presidente ed il contestuale scioglimento del Consiglio regionale e i medesimi effetti conseguono alla rimozione, all’impedimento permanente, alla morte o alle dimissioni volontari del Presidente, nonché alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.