La Costituzione ha previsto che la Repubblica è articolata in Comuni, Province, CittĂ  metropolitane, Regioni e Stato, tutti dotati di autonomia costituzionalmente. Il nuovo testo dell’art.114, pertanto, pone sullo stesso piano lo Stato e gli altri enti territoriali minori, garantendo a ciascuno di essi una sfera di autonomia politica nell’ambito di un’unitĂ  complessiva che è la Repubblica.

Lo Stato ha perduto la potestĂ  legislativa generale perchè d’ora in poi può legiferare solamente nelle materie individuate dalla Costituzione ed espressamente a lui riservate.

L’art.117 attribuisce allo Stato una potestĂ  legislativa esclusiva solamente nelle materie espressamente indicate dalla Costituzione (per esempio affari esteri, immigrazione, ordine pubblico, difesa, cittadinanza, moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari).

In tutte le altre materie non espressamente riservate allo Stato, quest’ultimo non può piĂą legiferare.

Il nuovo testo costituzionale, infatti, ha previsto una potestĂ  legislativa concorrente in determinate materie (per esempio tutela e sicurezza sul lavoro, professioni, tutela della salute, protezione civile, previdenza complementare integrativa, governo del territorio). In tali materie la legge statale si limita a fissare i principi fondamentali rinviando alla legislazione regionale la rimanente parte della disciplina (art.117.3).

Per tutte le materie non elencate nell’art.117 la potestĂ  legislativa è attribuita alle Regioni (mentre, secondo la costituzione del 1948, vigeva il principio inverso che attribuiva alle Regioni la competenza nelle sole materie espressamente indicate dall’art.117 Cost). Per cui la Regione ha una potestĂ  legislativa residuale e spazi in tutte le materie non espressamente riservate allo Stato o ricomprese nella potestĂ  concorrente.

A seguito della riforma costituzionale l’amministrazione pubblica dovrĂ  essere essenzialmente un’amministrazione locale.

Anche il nuovo testo costituzionale ha mantenuto le 5 regioni speciali. Occorre, però, aggiungere che nel nuovo assetto costituzionale le differenziazioni tra Regioni potranno crescere, sicchĂ© si potrebbe parlare di una diffusione della specialitĂ . Infatti, le stesse regioni ordinarie potranno ottenere forme ulteriori di autonomia rispetto a quelle previste dalla disciplina costituzionale, con riguardo a materie affidate alla potestĂ  legislativa concorrente, all’organizzazione del giudice di pace, alle norme generali sull’istruzione, alla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Tale ampliamento dell’autonomia potrĂ  essere disposto per la singola Regione con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali. Tale legge ha provata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di un’intesa tra lo Stato e la Regione interessata (art.116.3).

 

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