La Costituzione italiana aveva previsto uno Stato regionale e autonomista. Esso doveva basarsi su Regioni dotate di autonomia politica (art. 115 Cost.), cioè sulla capacitĂ  di darsi un proprio indirizzo politico, anche diverso da quello dello Stato, nonchĂ© di autonomia legislativa (art.117) e amministrativa nelle materie espressamente indicate dalla Costituzione (art.118). Alle Regioni era anche attribuita l’autonomia finanziaria (art.119). Le Regioni cui si doveva applicare la disciplina prevista dalla Costituzione erano 15. Ad esse si aggiungevano altre 5 regioni (Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta).

Mentre le Regioni disciplinate direttamente dalla Costituzione sono state denominate regioni ordinarie, le altre sono state chiamate regioni speciali. Condizioni di particolare autonomia sono state pure riconosciute alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il concreto trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni è avvenuto prima nel 1972 e poi nel 1977, ma si è trattato di un trasferimento parziale perchĂ© i ministeri hanno conservato numerose competenze nell’ambito delle materie che la Costituzione affidava alle Regioni.

Una svolta nella ripartizione delle funzioni amministrative c’è stata con la legge n. 59/1997 (la cosiddetta “legge Bassanini”) che introduceva il seguente principio: alle Regioni ed agli enti locali dovevano essere attribuite tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunitĂ  nonchĂ© i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori, con la sola eccezione di quei compiti e funzioni amministrative riservate espressamente dalla legge medesima allo Stato.

Nel 2001 il Parlamento ha approvato una legge costituzionale (legge cost. 3/2001) di riforma organica del titolo V della parte seconda della Costituzione. La nuova disciplina costituzionale ha mutato l’assetto dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali realizzando un forte decentramento politico. La riforma ha disegnato una Repubblica delle autonomie, articolata su piĂą livelli territoriali di governo (Comuni, CittĂ  metropolitane, Province, Regioni), ciascuno dotato di autonomia politica costituzionalmente garantita. La riforma costituzionale delle 2001 è stata preceduta da un’altra legge costituzionale (legge cost. 1/1999) che aveva modificato la forma di governo regionale, introducendo l’elezione popolare diretta del Presidente della Giunta e ampliando l’autonomia statutaria in materia di forma di governo.

 

 

 

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