Il Presidente della Repubblica inizia i suoi interventi per la soluzione della crisi con le consultazioni, ossia dando udienza (si tratta di prassi consolidata) ai presidenti in carica delle camere del parlamento, agli ex presidenti dell’assemblea costituente e delle camere, agli ex presidenti della repubblica, agli ex presidenti del consiglio, ai presidenti dei gruppi parlamentari e ai capi dei partiti politici. Tutto ciò al fine di accertare la possibilitĂ  di conferire con successo l’incarico di formare un nuovo governo ad una persona con un programma che possa avere la fiducia.

Talvolta il Presidente della Repubblica ha fatto ciò affidando ad una determinata personalità una cosiddetta missione esplorativa o mandato esplorativo, cioè affidare il compito di procedere alle consultazioni per proprio conto ma al fine di riferire allo stesso Presidente della Repubblica.

Il Capo dello Stato terminate le consultazioni, se queste fanno intravederne la possibilitĂ , conferisce l’incarico di formare il nuovo Governo ad una personalitĂ  politica che lo accetta di regola con riserva. Il Presidente del Consiglio incaricato (in realtĂ  per il momento rimane un solo presidente del consiglio, quello dimissionario) procede a sua volta a consultazioni e sondaggi e se trova accordo fra le forze politiche di maggioranza sul programma e la composizione del governo scioglie la riserva e sottopone al capo dello stato la lista dei ministri del nuovo gabinetto.

Ai sensi dello art. 92 Cost. il Presidente della Repubblica nomina il presidente del consiglio dei ministri e su proposta di questo i ministri, e tutti prestano giuramento Ai sensi art. 93 Cost. nelle mani del Presidente della Repubblica. Il nuovo governo si è così insediato al posto del vecchio ma in virtĂą del rapporto fiduciario ex art. 94 Cost. dovrĂ  entro 10 giorni dalla sua formazione presentarsi alle camere per ottenere la fiducia sulla base del programma esposto dal presidente del consiglio. Nell’intervallo fra l’insediamento e la fiducia, al pari del governo dimissionario e in sua sostituzione, è competente per la ordinaria amministrazione e solo per necessitĂ  ed urgenza per l’eccedente.

E’ possibile che la personalitĂ  incaricata alla formazione del governo rinunci all’incarico. Il presidente potrĂ  conferirlo ad un altra o altrimenti prendere atto della necessitĂ  di elezioni.

– Non può indire le elezioni se è agli ultimi mesi del suo mandato perchĂ© ciò potrebbe essere fatto per favorire la propria rielezione (art. 88 Cost.: c.d. semestre bianco).

Pure scorretto formare un governo di cui si sa già che non può ottenere la maggioranza durante il periodo di scioglimento.

 

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