La rigidità è garantita dal controllo di legittimità delle leggi nei confronti del legislatore sia ordinario che costituzionale; questa rigidità “garantita” rappresenta un limite implicito alla revisione costituzionale, altrimenti potrebbe venire meno la stessa forma repubblicana.
costituzioni scritte: sono contenute in documenti che precisano in modo rigoroso e chiaro i diritti e i doveri dei cittadini (è il caso della nostra Costituzione); si pone come il principale degli atti normativi dello Stato; essa ha un’effettiva superiorità gerarchica sulle altre fonti del diritto, e in particolare sulla legge ordinaria del Parlamento.
costituzioni non scritte: consistono in principi consuetudinari che si adattano di volta in volta alle diverse situazioni storiche;
costituzioni brevi: affermano i principi essenziali dell’ordinamento (1800);
costituzioni lunghe: contengono un insieme sistematico di principi coordinati fra loro in una visione globale dei rapporti giuridici (è il caso della nostra Costituzione);
costituzioni formali: è data dal complesso di norme accolte nel testo costituente; insieme dei testi normativi di un rango.
costituzioni materiali: è quella effettivamente vigente nella realtà. Cioè l’effettivo modo di essere della Costituzione.