Per determinare l’ ambito di validità personale della legge penale, occorre riferirsi all’art. 3 cp che sancisce il principio di obbligatorietà. Tale principio consiste in una specificazione in campo penale di ‘principio di uguaglianza’ costituzionale (à norma penale si applica a tutti, cittadini e stranieri, senza distinzione di etnia)
– cittadino = chi possiede requisiti per ottenere cittadinanza italiana
– straniero = legato a rapporto di cittadinanza con Stato straniero (o apolide residente all’estero)
Ai sensi dell’art.3 vigono 3 immunità penali (insieme di circostanze eterogenee con scopo unitario di escludere applicabilità di legge penale a determinati soggetti)
Esistono 2 tipi di immunità:
1) assolute: tutti i possibili reati
2) relative: solo per alcuni reati, o solo per chi ha una certa carica (accertabili da giudice ordinario)
1) SOSTANZIALI: atti e opinioni espressi in esercizio delle funzioni
2) PROCESSUALI: perseguite dopo la cessazione della carica
Esistono 2 fonti di immunità (quindi 2 funzioni):
1) diritto pubblico interno
2) diritto internazionale
Fonte giuridica dell’immunità: il diritto pubblico interno
Il diritto pubblico interno concede immunità per garantire il funzionamento dello Stato da possibili ingerenze esterne. Le immunità riguardano:
1) Presidente della Repubblica (immunità per attività svolte nell’esercizio delle sue funzioni). Egli è incriminabile solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione; al di fuori delle funzioni risponde penalmente come qualsiasi cittadino per eventuali reati
2) Presidente del Senato (come PdR, visto che ne assume poteri in supplenza)
3) parlamentari = immunità (penale, civile e disciplinare) per opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni (al fine di impedire persecuzioni)
4) giudici della Corte Costituzionale = stessa immunità prevista per i parlamentari (semmai accusati da CC stessa à autodichìa)
5) consiglieri regionali = immunità per opinioni e voti espressi nell’ esercizio delle loro funzioni
6) giudici CSM = immunità per opinioni e voti espressi nell’ esercizio delle loro funzioni
Il diritto internazionale
Le immunità di diritto internazionale sono concesse per garantire la pacifica convivenza internazionale; esse riguardano
1) Santo Padre = persona sacra e inviolabile (non solo perchè reggente di Stato estero, ma perchè depositario di fede cristiana nel mondo)
2) Capi di Stato e Reggenti che si trovano in stato estero (= immunità assoluta)
3) Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri = immunità per funzioni realizzate nello svolgimento dei loro compiti
4) agenti diplomatici = immunità penali assolute dello Stato cui appartengono
5) parlamentari europei = doppia immunità (sia in qualità di europarlamentari che in qualità di parlamentari nel loro paese)
6) militari stranieri in stato estero (se autorizzati)
Natura giuridica dell’immunità
L’immunità è causa di esclusione della pena, ma il fatto compiuto sussiste comunque, non viene cioè cancellato. A seconda delle cause di immunità:
– effetto tipico: se l’ immunità interviene nell’esercizio delle proprie funzioni è causa di giustificazione (altrimenti sarebbe solo sottrazione alla potestà di coercizione penale, incapacità penale o processuale)
– contesto: se l’immunità è diritto interno à l’immunità tutela interessi essenziali per OG
se l’immunità è diritto internazionale à l’immunità serve ai fini di tutelare la pacifica convivenza tra popoli (relazioni diplomatiche)
Pertanto l’immunità costituisce un limite al potere giurisdizionale in tutti i casi.