Il diritto penale pre-moderno: cenni

L’ Illuminismo ‘700esco è alla base delle concezioni teoriche del moderno diritto penale (diritto penale). Prima dell’ Illuminismo vi era una generale incertezza, per via di diversi fattori ( mancanza codificazioni, ingerenza del potere esecutivo su quello giudiziario,eccesso di arbitrio attraverso pene inflitte con metodi terroristici o la spettacolarità delle sanzioni per impressionare la collettività). Il modello prevalente era quello INQUISITORIO, che non prevedeva garanzie di difesa per l’ inquisito.

Inoltre l’ imputato era un nemico per il tribunale e vi era confusione tra reato e peccato (la legge operava sia nell’interesse dello Stato che in quello della religione)

In questo contesto il GIUSNATURALISMO LAICO afferma che il comportamento umano (‘illecito penale’) si basa su basi laiche e razionali.

 

L’illuminismo penale

L’ Illuminismo razionalizza il diritto penale con posizioni più garantiste (diminuisce rischi di arbitrio, più garanzie per il colpevole – per cui NON devono esserci misure di inutile crudeltà -).

I principi penali illuministici sono:

1) il principio di legalità = certezza del diritto (ergo > protezione di interessi collettivi

2) il giudice diviene bocca della legge (non c’è discrezionalità ma applicazione di ‘meccanico’ sillogismo giudiziario)

3) il danno sociale viene concepito come l’ unica cosa da punire (per tutelare la collettività)

4) necessità e proporzione della pena = applicabilità della pena solo nei casi che effettivamente lo richiedono (e in proporzione al danno sociale provocato dall’ atto illecito)

– Principi accantonati in periodi di autoritarismo ma SEMPRE sottesi a applicazione norme penali per i casi concreti

– “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria = compendio importantissimo per una politica criminale razionale e moderna (dopo il 1764 Beccaria ebbe grande fortuna sia in Italia che all’ estero) à ILLUMINISMO PENALE

– 1786 Granducato di Toscana = riforma Leopoldina (mitigazione delle pene, proporzionalità, tipizzazione dei reati, eliminazione della tortura, abolizione prove privilegiate)

– 1789 Dichiarazione dei diritti dell’uomo (es. principio di legalità, dannosità sociale, necessità e proporzione delle pene, presunzione di innocenza ecc.)

– 1791 = codice penale Francese rivoluzionario

– 1810 codice penale napoleonico = regresso à reintroduzione pena di morte, pene infamanti e odiose (gogna, marchio, confisca ecc.), tentativo = consumazione, delitti contro lo Stato puniti severamente ecc.

– fine ‘800 = Pellegrino Rossi (ritorno di principio di retribuzione male pena/male delitto)

 

La nascita della moderna scienza penalistica italiana e la cosiddetta scuola classica

– la dottrina penalistica italiana è influenzata dalla nascita di 2 scuole

1) scuola classica: da 2a ½ ‘800:    → Francesco Carrara → fondamenti illuministici → anche su principi di natura spirituale

2) scuola positiva: fine ‘800 ca:→ Cesare Lombroso → ‘positiva’ perchè basata su

Raffaele Garofalo → ‘positivismo criminologico’

→ Enrico Ferri → (cioè estensione di ‘positivismo filosofico anche a diritto penale e criminologia)

– 2 differenti concezioni di reato:

1) concezione classica = reato = ente giuridico commesso da un agente con libero arbitrio; per la libera scelta di commettere l’atto illecito, l’agente subisce una PENA RETRIBUTIVA per ristabilire l’ordine sociale turbato

2) concezione positiva = il reato è un elemento bio-psicologico della società ed è commesso da un agente PERICOLOSO SOCIALMENTE la cui sanzione deve essere una PENA PREVENTIVA (il fine quindi è non castigare ma recuperare alla vita sociale)

– i tre esponenti della scuola positiva:

1) Cesare Lombroso: aspetti biologici del soggetto proteso al reato (caratteristiche fisiche/conformazioni biologiche danno propensione al delitto). Tesi scientificamente non comprovate; Lombroso individua:

  1. a) delinquente nato
  2. b) delinquente d’occasione
  3. c) delinquente per passione

2) Raffaele Garofalo: aspetti psicologici del soggetto proteso al reato (caratteristiche psicologiche abnormi portano a delitto); Garofalo individua:

  1. a) delinquente pazzo
  2. b) delinquente nato incorreggibile
  3. c) delinquente per abitudine acquisitiva
  4. d) delinquente per passione

3) Enrico Ferri: aspetti ambientali portano il reo a delinquere (per questo è meglio agire con correttivi sull’ambiente esterno – detti SOSTITUTIVI PENALI – per eliminare sconnessioni ambientali e sociali che portano a delinquere. Tesi scientificamente più credibili

 

Genesi ed evoluzione dell’indirizzo tecnico-giuridico

– Fine ‘800 nascita della scuola eclettica (media tra posizioni penalistiche delle due scuole) àGermania Franz von Liszt (che considera aspetti penali del reato oltre che storici, politici, sociologici e psicologici àscienza penale cd integrata)

– scuola tecnico-giuridica (Arturo Rocco): vincolo del giurista al testo della legge penale, senza lasciarsi influenzare da aspetti di natura differente (extra-giuridici, che pure concernono il diritto penale ma non devono influenzare il giurista professionista)à posizione autoritaria (Fascismo) ma con principio di legalità e divieto di analogia (principi liberali)

Giuseppe Bettiol (stesso periodo di Rocco) à vede anche altre branche attinenti al diritto penale (es. la morale) che deve tutelare non un INTERESSE ma un VALORE (un quid metastorico) = GIUSNATURALISMO CATTOLICO più LIBERALISMO KANTIANO

 

Il movimento della nuova difesa sociale

– Nel 2° dopoguerra à Francia = NUOVA DIFESA SOCIALE (movimento penalistico-dottrinale che influenza in Italia le posizioni di Filippo Gramatica ß cerca il superamento del diritto punitivo)

– Francia = Marc Ancel (più successo internazionale) à ok principi di ‘positivismo criminologico’ con connotati di maggior ‘umanità’

1) da ‘responsabilità penale’ a ‘antisocialità’ (attenzione a specifica disposizione d’animo del reo)

2) da concezione retributiva a pedagogica/retributiva della pena

 

Gli orientamenti attuali della scienza penalistica

– da anni ’70 in poi (piena applicazione principi di Costituzione) rivitalizzato il diritto penale alla luce del garantismo costituzionale (principi di legalità, irretroattività, ‘responsabilità personale’ del reo, rieducazione ecc.)

– ripulite man mano molte impostazioni fasciste del diritto penale

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