L’azione costitutiva è diretta alla pronunzia di una sentenza costitutiva che ha un duplice effetto: di accertamento e costitutivo. L’effetto costitutivo consiste nella modificazione della realtà giuridica preesistente (costituzione, modificazione od estinzione di una situazione giuridica preesistente).
Che cosa viene accertato quando viene proposta un’azione costitutiva?
– Da un punto di vista logico si dovrebbe dire che alla base dell’azione costitutiva vi è un potere di porre in essere le condizioni per ottenere la pronuncia di una sentenza costitutiva;
– Tradizionalmente però si parla un diritto potestativo, come diritto ad ottenere la pronuncia di una sentenza costitutiva (tra i civilisti il diritto potestativo viene usato come diritto di produrre una modificazione giuridica per mezzo di un atto di volontà unilaterale).
Il processo costitutivo si distingue in:
– Necessario: quando l’effetto giuridico, in cui consiste l’effetto costitutivo, non può essere ottenuto in altro modo (esercitando l’autonomia negoziale);
– Non necessario: quelle in cui le parti possono produrre, per via negoziale, l’effetto giuridico in cui consiste l’effetto costitutivo richiesto. È la sentenza che produce l’effetto costitutivo, questo opera ex nunc, non ex tunc, salvo che il legislatore stabilisca diversamente (es. Tizio e Caio stipulano un preliminare e Caio si rifiuta di stipulare il definitivo. Tizio chiede la pronuncia di una sentenza che produce gli effetti del contratto definitivo non stipulato, ma quella sentenza opera con efficacia ex nunc, poi sarà anche possibile richiede il risarcimento del danno).