Si può distinguere la legittimazione ordinaria ad agire (affermazione della titolarità della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio) da altri istituti, come ad esempio la Sostituzione processuale: è prevista dall’art. 81 c.p.c. che afferma che “salvo che nei casi stabiliti dalla legge, nessuno può stare in giudizio in nome proprio per un diritto altrui”.
Qui il soggetto agisce in nome proprio per un diritto che afferma di essere altrui.
Parte del processo sarà il sostituto (cioè colui che agisce in nome proprio per un diritto altrui).
È ammessa solamente nei casi previsti dalla legge, non è un istituto di portata generale:
- Art. 2900 cc. prevede l’azione surrogatoria (un creditore, per assicurare che siano conservate o soddisfatte le proprie ragioni, può far valere diritti ed azioni che spettano al proprio debitore nei confronti di terzi, e che questi trascura di esercitare). Il creditore è il sostituto processuale, il debitore è il sostituito. Oggetto del processo è il diritto sostanziale fra debitore e terzo (quello fra sostituito e terzo), non quello fra sostituto e sostituito. La sentenza che accoglie la domanda accerta se esiste il diritto del sostituito verso il terzo. Il diritto sostanziale del sostituto nei confronti del sostituito rileva solo sul piano della legittimazione ad agire, ciò comporta che se viene accolta la domanda viene accertato incontrovertibilmente solo il diritto del sostituito nei confronti del terzo, non anche il diritto del sostituito verso il sostituto (a meno che non sia presentata anche una domanda in tal senso). Pertanto, nel successivo processo, se il sostituto agisce verso il sostituito per soddisfare le proprie ragioni, il sostituito può benissimo contestare l’esistenza del diritto e il sostituto non potrà opporre la sentenza pronunciata nel precedente processo. Quindi se nel primo processo il giudice rileva l’inesistenza del diritto sostanziale del sostituto verso il sostituito, emanerà una sentenza di rigetto in rito (rigetta per l’inesistenza della legittimazione ad agire). Il 2 comma afferma che se il sostituto agisce giudizialmente, in tal caso il sostituito deve partecipare al processo (cioè afferma che il sostituito è un litisconsorte necessario). Pertanto se non viene citato in giudizio sin dall’inizio, deve essere integrato il contradditorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c. La legge può introdurre un’eccezione alla regola del litisconsorte necessario, ad es. l’art. 108 c.p.c. che prevede l’istituto dell’estromissione del garantito (es. Tizio ha comprato un bene da Caio. Tizio ha il diritto di garanzia verso Caio per l’evizione del bene. Sempronio rivendica il bene ed agisce in giudizio nei confronti di Tizio proponendo una domanda di rivendicazione per accertare la proprietà del bene. Tizio qui è garantito da Caio. Il processo si instaura fra Sempronio e Tizio. Art. 108 c.p.c. dice che se “il garante comparisce ed accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi, se le altre parti non si oppongono, può chiedere al giudice di essere estromesso”. Il garante agisce in nome proprio per un diritto altrui, il diritto che qui è di Tizio. Il garante intervenuto è sostituto processuale di Tizio). È un eccezione alla regola di cui sopra poiché il sostituito resta fuori dal processo, non è un litisconsorzio necessario. Però anche se vi è l’estromissione, la sentenza pronunciata nel processo opera anche nei confronti dell’estromesso (l’accertamento incontrovertibile prodotto dalla sentenza fa stato anche nei confronti dell’estromesso);
- Art. 117 cc.: il matrimonio nullo può essere impugnato, non solo dai coniugi, ma anche dagli ascendenti prossimi (il genitore è un terzo rispetto al rapporto di coniugio, agisce in nome proprio per un diritto altrui);
- Art. 111 c.p.c.
Il sostituto agisce sempre per la tutela di un suo interesse, ma questo non significa che la situazione sostanziale per la cui tutela agisce debba essere necessariamente oggetto del processo.
Bisogna distinguere la sostituzione processuale dall’azione diretta:
- Un ipotesi è prevista dalla legge sulla responsabilità civile obbligatoria per la circolazione di autoveicoli (L. 990/’69). Questa consente al danneggiato di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del danneggiante. Qui non c’è nessun rapporto sostanziale fra danneggiato ed assicuratore (esiste un rapporto sostanziale fra danneggiato e danneggiante e fra danneggiante e assicuratore). In questa ipotesi la legge consente a che il danneggiato agisca direttamente nei confronti dell’assicuratore chiedendo la condanna al risarcimento del danno da lui subito direttamente nei confronti dell’assicuratore. La particolarità dell’azione diretta è che quando il danneggiato agisce nei confronti dell’assicuratore, l’oggetto del processo è duplice:
- Diritto sostanziale fra danneggiato e danneggiante;
- Diritto sostanziale fra danneggiante ed assicuratore.
Se la domanda viene accolta accerta l’esistenza di entrambi i rapporti giuridici. Il versamento della somma da parte dell’assicuratore determina l’estinzione di entrambe le obbligazioni (l’obbligazione fra il danneggiato ed il danneggiante e quella fra danneggiante ed assicuratore). Nella sostituzione processuale invece viene accertato incontrovertibilmente solo uno dei due diritti sostanziali (non è accertato incontrovertibilmente il diritto sostanziale fra sostituto e sostituito).
- Altro esempio è l’art. 1676 cc. che prevede il diritto degli ausiliari dell’appaltatore nei confronti del committente (essi possono agire direttamente nei confronti del committente per far valere il loro credito nei confronti dell’appaltatore, nei limiti dell’ammontare del credito dell’appaltatore nei confronti del committente). L’appaltatore (e il danneggiante nell’esempio sopra) sono litis consorzi necessari.