Si può distinguere la legittimazione ordinaria ad agire (affermazione della titolarità della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio) da altri istituti, come ad esempio la Rappresentanza nel processo: il rappresentante agisce in nome altrui per un diritto altrui (questa definizione coincide con quella del diritto sostanziale). Sarà il rappresentato ad essere parte del processo (nella legittimazione ordinaria sarà parte del processo il legittimato ad agire).

Si distingue fra:

  • Rappresentanza processuale legale: si riferisce ai soggetti incapaci che sono i minori (rappresentante legale saranno i genitori od il tutore) e l’interdetto (rappresentante legale sarà il tutore);
  • Rappresentanza processuale volontaria: prevista dall’art. 77 c.p.c. che afferma che “il procuratore generale, e quello preposto a determinati affari, non possono stare in giudizio per il preponente se tale potere non è stato conferito espressamente per iscritto, salvo che per gli atti urgenti e le misure cautelari”. Precisa poi nel 2 comma che tale potere “si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio in Italia, e all’institore (art. 2203 cc. definisce institore come “colui che è preposto dal titolare dell’impresa all’esercizio di un impresa, di una sede secondaria o di un ramo particolare di essa”)”.

Da questo articolo si ricava la regola generale tale per cui questo potere deve essere espressamente conferito per iscritto. Il legislatore vuole che vi sia coincidenza tra l’ambito entro il quale il rappresentante è procuratore sul piano del diritto sostanziale, e l’ambito entro il quale il procuratore è rappresentante sul piano del diritto processuale (non si può essere rappresentanti sull’ambito del diritto processuale se non si è anche rappresentanti sull’ambito del diritto sostanziale con riferimento alla situazione giuridica dedotta in giudizio).

 

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