Per l’accoglimento di una impugnazione è necessaria anzitutto la sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad impugnare. La legittimazione a impugnare spetta a chi è stato parte nel grado di processo che si è concluso con la sentenza che viene impugnata e questo vale sia per le parti originarie sia per le parti nei cui confronti sia stata ordinata l’integrazione del contraddittorio sia per i terzi che siano divenuti parti in seguito ad intervento volontario o coatto.

Qualora il difensore con procura chieda la distrazione delle spese egli diventa parte del processo e quindi potrà impugnare il relativo capo della sentenza. Quando una parte viene meno per morte o altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. Qualora si abbia una successione a titolo particolare la sentenza spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui. La giurisprudenza inoltre ammette che il creditore possa surrogarsi al proprio debitore che trascura di esercitare il proprio diritto ad impugnare.

Un caso particolare di legittimazione ad impugnare è infine quella riconosciuta dalla legge al PM, che è titolare di un autonomo diritto di impugnazione nell’ambito delle cause che egli abbia promosso o avrebbe potuto promuovere ed è inoltre legittimato a proporre impugnazioni contro le sentenze relative alle cause matrimoniali salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi e contro le sentenze che dichiarano l’efficacia o l’inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi, dove la legittimazione a impugnare spetta sia al PM presso il giudice che ha emesso la sentenza, sia al PM presso il giudice competente per l’impugnazione.

Perché nasca l’interesse a impugnare occorre che la parte non sia rimasta soddisfatta dall’esito del giudizio, cosiddetta soccombenza formale, che può essere parziale o reciproca. Ma l’interesse può sorgere anche per la parte che possa attendersi dall’impugnazione un risultato utile anche sotto forma di un minor pregiudizio, cosiddetta soccombenza in senso materiale.

 

I termini per le impugnazioni

la proposizione dei mezzi di impugnazione è assoggettata a termini perentori salva un’eccezione per l’opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell’art.325 cpc:

  • il termine è di 30 giorni. Sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità come per le cause il cui valore non eccede € 1100 salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui art.1342 cc
  • il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti d’appello è di 30 giorni
  • il termine per proporre il ricorso per cassazione è di 60 giorni

Sono questi i termini brevi che decorrono di regola dalla notificazione della sentenza effettuata da una parte all’altra. Questi termini sono sostituiti quando la notificazione non sia stata eseguita dal termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza per la proposizione dell’appello, del ricorso per cassazione e della revocazione cosiddetta ordinaria ossia per i motivi indicati nell’art.395 (327 cpc). Occorre tener presente che:

    • il termine per proporre il regolamento di competenza è di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza o dalla notificazione dell’impugnazione ordinaria quando le altre parti intendono proporre l’istanza di regolamento. 30 giorni anche per l’impugnazione dei provvedimenti che sospendono necessariamente il processo
    • il termine per la revocazione della sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è di 60 giorni dalla notificazione della sentenza o di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa
    • neppure il termine lungo per l’impugnazione si applica quando la parte rimasta contumace nel processo concluso con la sentenza impugnabile dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità della notificazione degli atti di cui art.292 (atti che devono essere notificati personalmente al contumace). Spetta alla parte contumace e impugnante l’onere della prova della nullità degli atti.  

Accertata l’inidoneità degli atti nulli a provocarla, spetterà alla controparte dimostrare che essa è comunque intervenuta oltre un anno prima della proposizione dell’impugnazione e che si è così verificata la decadenza. La notificazione della sentenza determinata la decorrenza del termine breve anche perla parte che abbia richiesto la notificazione

L’acquiescenza

Il potere di proporre le impugnazioni ordinarie si può perdere per acquiescenza che deve risultare da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge. Se la parte legittimata e interessata all’impugnazione accetta la sentenza, non può poi mutare avviso e proporre ugualmente l’impugnazione. Può essere espressa o tacita. L’acquiescenza espressa consiste in una dichiarazione di rinuncia della parte stessa, atto unilaterale non recettizio ed è irretrattabile. L’acquiescenza tacita consiste in comportamenti inequivocabilmente funzionali all’incondizionata accettazione degli effetti della sentenza e incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto all’impugnazione. L’istituto dell’acquiescenza parziale o impropria riguarda invece esclusivamente l’eventualità che la sentenza contenga più capi contro i quali a parte avrebbe interesse a proporre impugnazione. L’acquiescenza determina come detto la perdita del potere di impugnare ma con due eccezioni

  • fatte salve le impugnazioni straordinarie
  • non è di ostacolo all’impugnazione incidentale tardiva se l’altra parte impugna.

In merito al rilievo dell’intervenuta acquiescenza occorre distinguere:

  • l’acquiescenza totale può essere eccepita soltanto dalla parte interessata
  • l’acquiescenza parziale può essere rilevata anche d’ufficio in quanto rientra tra i poteri del giudice individuare i limiti dell’impugnazione.

Il luogo di notifica delle impugnazioni

se la parte nell’atto di notificazione della sentenza ha dichiarato la sua residenza o ha eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo così invalidato; in mancanza la notifica potrà essere validamente effettuata alternativamente presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il grado di giudizio che si è appena concluso. In ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza l’impugnazione deve essere notificata alla parte personalmente.

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