Le norme contenute negli artt. 62-65 presentano un oggetto comune ed uno scopo comune.
L’art. 62 prescrive che le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall’imputato e dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza. Le norma riveste non solo le dichiarazioni sollecitate, ma anche quelle che il soggetto rilasci di propria iniziativa. Essa vale nei confronti di coloro a carico dei quali, per effetto delle dichiarazioni rese, emergano indizi di reità, e di coloro che, fin dall’inizio, dovevano essere sentiti in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini.
Sono coperte dall’art. 62 le dichiarazioni rese dinnanzi all’autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria, nonché alle persone abilitate a riceverle. Correlativamente, la regola di esclusione probatoria non si sovrappone per intero al regime dell’incompatibilità a testimoniare operante nei confronti del giudice, del pm e dei loro ausiliari, compresi gli agenti di polizia giudiziaria in funzione di verbalizzanti. Grazie alla Corte costituzionale il divieto vale anche nei confronti di ogni altra persona che abbia inteso le dichiarazioni che siano rese dall’imputato in occasione del compimento di un qualsiasi atto collocato nella sequenza del procedimento.
Stante la natura oggettiva del divieto, è inibito pure l’ingresso alla testimonianza a chi riferisca, anche avendolo appreso da altri, il contenuto delle dichiarazioni dell’imputato o dei soggetti a lui assimilati.
Le dichiarazioni spontanee rese ex art 350 comma 7 sono suscettibili di essere utilizzate in dibattimento ai fini delle contestazioni.
L’inosservanza dell’art. 62 non è priva di sanzioni processuali, infatti la testimonianza acquisita illegittimamente risulta compresa nella sfera della inutilizzabilità.
Il principio garantista del nemo tenetur se detegere trova svolgimento nell’art. 63, che viene in gioco nei confronti di chi abbia già commesso il reato e non di chi ponga in essere il reato mediante le dichiarazioni che sta rendendo. Profilatisi gli indizi, si determinano in capo all’autorità giudiziaria tre obblighi: a) obbligo di interrompere l’esame; b) deve avvertire la persona che potranno essere svolte indagini nei suoi confronti per effetto della mutata veste processuale; c) l’invito alla persona che ha rilasciato le dichiarazioni indizianti a nominare un difensore.
L’art. 63 prevede inoltre il divieto di utilizzare le dichiarazioni rese prima dell’avvertimento.