L’utilizzo del termine “giudice” implica di per sé l’automatico rinvio a una gamma di connotati essenziali per il corretto esercizio della giurisdizione, a partire da quelli che hanno il loro fondamento in una serie di precetti costituzionali.
Risulta di prima importanza la distinzione tra giudici straordinari, speciali e ordinari. La Costituzione  vieta  di  istituire  giudici  straordinari  o  speciali,  mentre  ammette l’istituzione di giudici specializzati, in ragione dello specifico oggetto della loro giurisdizione. Restano esclusi dal divieto solo due giudici speciali: i tribunali militari in relazione ai reati militari commessi da appartenenti alle forze armate e la Corte costituzionale nella composizione risultante dall’art. 135 comma 7 Cost. La categoria dei giudici ordinari comprende:
a) giudice di pace: onorario e monocratico;
b) giudice per le indagini preliminari: monocratico;
c) giudice dell’udienza preliminare: monocratico;
d) tribunale ordinario: a seconda della gravitĂ del reato o delle caratteristiche dello stesso tale organo giudica in composizione monocratica o collegiale (tre componenti);
e) corte d’assise: giudice collegiale composto da 8 magistrati di cui 2 togati e 6 laici;
f) corte d’appello: giudice collegiale composto da 3 magistrati;
g) corte d’assise d’appello: giudice collegiale la cui composizione mista ricalca quella della corte d’assise;
h) magistrato di sorveglianza: monocratico:
i) tribunale di sorveglianza: giudice collegiale composto da 4 magistrati, 2 togati e 2 laici.
Al vertice di questo organigramma si colloca la corte di cassazione, che è giudice di legittimità ; è divisa in 7 sezioni ciascuna delle quali giudica con 5 componenti, che diventano 9 quando tale organo si pronuncia nella composizione a sezioni unite.