Accanto alla prestazione dei servizi di investimento il testo unico finanziario disciplina anche i fondi comuni di investimento. La prestazione di tale servizio che a differenza di quello dei servizi di investimento non riguarda solo strumenti finanziari (in quanto può avere per oggetto anche crediti o beni mobili o immobili) è attribuita solo alle SICAV e alle società di gestione di risparmio (SGR) che possono promuovere, organizzare e gestire il patrimonio raccolto e svolgere anche i relativi servizi accessori.

Il fondo comune di investimento è definito come il patrimonio autonomo, suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti e raccolto mediante una o più emissione di quote. La disciplina di tali fondi è fissata dal testo unico finanziario che distingue tra fondi aperti e chiusi, dove nei primi i partecipanti hanno diritto di chiedere in ogni tempo il rimborso delle quote mentre nei secondi il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto solo a scadenze predeterminate.

I fondi mobiliari possono assumere la forma sia di fondo aperto che chiuso mentre quelli immobiliari (e quindi investiti in crediti o altri beni) possono assumere solo la forma di fondo chiuso.  Il testo unico finanziario detta inoltre una disciplina che prevede una distinzione tra la società di gestione e il fondo. Il fondo infatti è un patrimonio autonomo, distinto sia dal patrimonio della società di gestione che dal patrimonio dei partecipanti. Da ciò deriva che il fondo è insensibile alle azioni sia dei creditori della società di gestione che dei singoli partecipanti e i creditori di questi ultimi possono agire solo sulla rispettiva quota di partecipazione. Le società di gestione di risparmio devono assumer e la forma di società per azioni e devono avere apposita autorizzazione da parte della Banca d’Italia.

 Disciplina dei fondi comuni

La società di gestione del risparmio (che può essere diversa da quella che ha istituito il fondo) risponde verso i partecipanti secondo le regole del mandato e quindi è richiesto l’obbligo di diligenza professionale. Deve essere emanato un regolamento del fondo secondo le regole generali fissate dalla Banca d’Italia che stabilisce le modalità di partecipazione, il rimborso delle quote, le modalità di liquidazione del fondo e il tipo di beni (strumenti finanziari o altri valori) in cui è possibile investire il patrimonio del fondo.

La banca depositaria 

Un ruolo di particolare rilievo è attribuito alla banca depositaria. Essa ha il compito di custodire il patrimonio del fondo ma anche quello di controllare la legittimità delle operazioni relative alla sua gestione. Inoltre essa ha anche un compito esecutivo in quanto esegue le istruzioni della società di gestione del risparmio fermo restando che non deve trattarsi di istruzioni illegittime dato il dovere di controllo da parte della banca depositaria stessa. Essa si pone quindi su un piano di sostanziale autonomia tanto è vero che il testo unico finanziario stabilisce che la banca depositaria è direttamente responsabile sia nei confronti della società di gestione che nei confronti dei partecipanti per i danni derivanti dall’inadempimento dei propri obblighi.

I fondi esteri. I fondi pensione

Il testo unico finanziario regola anche l’operatività all’estero di società di gestione italiane e l’attività in Italia delle società di gestione estere.  Una posizione particolare è riservata alle società di gestione armonizzate che sono quelle che hanno la sede legale in un altro stato appartenente alla comunità europea e sono state autorizzate sulla base di una comunicazione preventiva alla Banca d’Italia e alla Consob  a stabilire succursali in Italia e a svolgervi attività.  Per l’offerta in Italia di quote di fondi di investimento non armonizzati occorre invece una autorizzazione della banca d’Italia che deve verificarne la compatibilità con la disciplina fissata per gli organismi italiani.  Il legislatore ha anche disciplinato i fondi pensione fissando una disciplina simile a quella prevista per i fondi comuni di investimento.

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