A differenza della cambiale che è uno strumento di credito gli assegni hanno la funzione di mezzi di pagamento sostitutivi della moneta. Tale funzione è messa in luce anche dalla disciplina antiriclaggio che, imponendo la clausola di non trasferibilità agli assegni di importo pari o superiore a 12.500 euro riconosce loro il ruolo di mezzo che necessariamente deve sostituire la consegna di denaro. Da un punto di vista formale anche gli assegni contengono una dichiarazione simile a quella della cambiale che si concreta in un ordine o promessa di pagamento ma a differenza della cambiale per l’emissione dell’assegno è richiesta l’esistenza della provvista (ossia della somma necessaria per il pagamento) tanto è vero che sono previste sanzioni amministrative per il mancato pagamento per difetto di provvista. Gli assegni inoltre, proprio perché mezzi di pagamento, sono sempre pagabili a vista e quindi all’atto della presentazione, non richiedono accettazione e sono soggetti ad un breve termine legale di presentazione e inoltre qualunque promessa di interessi inserita nell’assegno si considera come non scritta.
L’assegno bancario
L’assegno bancario è un titolo di credito all’ordine o al portatore contenente un ordine diretto ad una banca di pagare al possessore del titolo secondo la legge di circolazione la somma indicata sull’assegno. La dichiarazione contenuta corrisponde a quella della cambiale tratta ma l’ordine di pagamento deve essere necessariamente diretto ad una banca e l’emissione dell’assegno prevede l’esistenza di somme disponibili presso la banca cui l’ordine è diretto di cui il traente deve avere autorizzazione a disporre.
Tuttavia l’esistenza di somme disponibili e l’autorizzazione a disporne mediante assegno sono requisiti di regolarità ma non di validità dell’assegno in quanto la dichiarazione cambiaria del traente come quelle degli eventuali giranti sono valide ed efficaci anche quando tali requisiti non sussistono. Come abbiamo detto l’emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista comporta l’applicazione al traente di sanzioni amministrative pecuniarie e l’obbligo di pagare una penale al prenditore o al giratario.
La posizione della banca trattaria
A differenza della cambiale tratta per l’assegno vige per la banca il divieto di accettazione e pertanto per la banca nell’assegno bancario non sorge in nessun momento una obbligazione cambiaria nei confronti del portatore del titolo. Certamente con l’apertura del conto corrente la banca si obbliga ad onorare gli assegni nei limiti dei fondi disponibili. Ma si tratta di una obbligazione ex mandato che la banca assume nei confronti del cliente e non nei confronti del prenditore degli assegni. Ne consegue che il rifiuto ingiustificato di pagare l’assegno espone la banca a responsabilità contrattuale nei confronti del traente e non del prenditore.
Tuttavia deve ritenersi che a carico della banca nei confronti del prenditore debba sussistere una obbligazione extracambiaria che trova il suo fondamento nella convenzione di assegno il cui rilievo non può essere limitato alle parti contraenti. Tale obbligazione infatti non ha pero oggetto tanto il pagamento di una somma quanto l’attuazione della destinazione che emettendo l’assegno il traente ha dato alla sua provvista presso la banca. Essendo il contratto tra banca e cliente il presupposto dell’assegno l’esecuzione dell’ordine da parte della banca non può essere considerato solo un fatto interno ma deve assumere necessariamente rilievo giuridico anche per il prenditore il quale ha ricevuto l’assegno proprio nel presupposto del suo adempimento.
Deve ritenersi quindi che la banca non possa arbitrariamente o d’accordo con il traente negare quella destinazione della provvista imposta dall’emissione dell’assegno una volta che l’assegno dia stato emesso e quindi deve ritenersi che la banca sia responsabile verso il portatore se non paga l’assegno pur avendo presso di sé i fondi disponibili e pur essendo il portatore possessore legittimo dell’assegno. Il vincolo di destinazione sorge in momenti diversi per il traente e per la banca. Per il traente sorge al momento dell’emissione dell’assegno e pertanto quando il traente consegna l’assegno l’ordine di pagamento non può essere revocato né possono essere eliminati con un suo atto di volontà gli effetti giuridici che ne conseguono circa la provvista.
Per la banca invece il vincolo di destinazione sorge al momento della presentazione dell’assegno. Pertanto essendo per il traente decisivo il momento dell’emissione le vicende successive riguardanti la sua persona non possono modificare la situazione creata con l’emissione (es, morte del traente, sua sopravvenuta incapacità, dichiarazione di fallimento del traente). Essendo invece per la banca decisivo il momento della presentazione la banca deve pagare l’assegno anche se le disponibilità non esistevano al momento della emissione e sono state create prima della presentazione mentre la banca non è tenuta a pagare se la disponibilità esistente al momento della emissione sia venuta meno al momento della presentazione. Spetta infatti al traente e non alla banca assicurarsi che la disponibilità non venga meno per tutto il periodo di presentazione e lo stesso traente sa che se ha più rapporti con la banca la banca stessa ha diritto di compensare i suoi crediti con le somme disponibili nel conto.
La dichiarazione di assegno
La dichiarazione di assegno è soggetta agli stessi requisiti di capacità della dichiarazione cambiaria. Un differenza sta invece nel fatto che il potere di emettere assegni si ritiene insito nella procura generale anche se non conferita dall’imprenditore con riferimento all’esercizio dell’impresa (salvo se non sia espressamente esclusa) mentre per la cambiale la procura generale comprende anche la facoltà di obbligarsi cambiariamente solo se rilasciata dall’imprenditore con riferimento all’esercizio dell’impresa. Il rappresentante senza poteri o che abbia ecceduto dei suoi poteri è obbligato cambiariamente come se avesse firmato l’assegno in proprio. La dichiarazione di assegno è una dichiarazione documentale e la legge fissa norme rigorose circa i requisiti che il documento deve avere perché possa valere come assegno, requisiti che devono sussistere al momento della presentazione. La regolarità del bollo non è invece requisito di validità dell’assegno ma è solo un presupposto della sua efficacia come titolo esecutivo.
Elementi essenziali del documento di assegno
– Sono requisiti formali di validità la cui mancanza comporta che il titolo non vale come assegno bancario (e quindi come documento) i seguenti:
a) la denominazione di assegno bancario inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui lo stesso è redatto
b) l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata, di regola espressa in lettere e in cifre
c) l’indicazione del trattario che può essere solo una banca
d) l’indicazione del luogo di pagamento, ma in mancanza vale quello di emissione
e) la data e il luogo di emissione dell’assegno. L’assegno posdatato costituisce una irregolarità e comporta applicazione di sanzioni fiscali
f) La sottoscrizione del traente per la quale valgono le considerazioni fatte per la cambiale. Non è invece necessaria l’indicazione del prenditore perché in tal caso l’assegno è al portatore (cosa vietata se l’assegno supera 12.500 euro).
Sono invece requisiti di regolarità, la cui mancanza non comporta né l’invalidità del titolo né l’invalidità della obbligazione del traente, ma solo sanzioni amministrative pecuniarie:
a) l’esistenza presso la banca trattaria di fondi disponibili per somma pari all’assegno emesso (in mancanza si parla di assegno a vuoto)
b) l’esistenza di una convenzione espressa o tacita (convenzione di assegni) che attribuisce al traente il diritto di disporre dei fondi disponibili mediante assegni bancari (si parla in caso contrario di assegno non autorizzato). Semplice requisito di regolarità è anche l’osservanza delle norme sul bollo in mancanza della quale l’assegno perde la qualità di titolo esecutivo.
Caratteri comuni e caratteri differenziali dell’assegno bancario con la tratta
L’assegno bancario è sottoposto allo stesso regime della cambiale tratta per quanto riguarda la validità della sottoscrizione, la responsabilità del traente e dei giranti, l’avallo, la circolazione, il pagamento, le azioni che spettano al possessore e l’ammortamento. Tuttavia esistono le seguenti differenze:
a) L’assegno non consente accettazione da parte della banca, Non deve confondersi con l’accettazione il visto posto sull’assegno dalla banca trattaria che non comporta obbligo di pagamento ma ha solo l’effetto di accertare l’esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione.
b) la scadenza dell’assegno bancario è solo a vista
c) L’assegno deve essere presentato per il pagamento entro 8 giorni dalla data di emissione, se è pagabile nel comune dove è stato emesso e entro 15 giorni se è pagabile in altro comune. L’omessa presentazione dell’assegno dei termini comporta solo la perdita dell’azione di regresso contro i giranti e i loro avallanti ma non contro il traente. La banca è quindi libera di pagare anche dopo la scadenza dei termini salvo che abbia ricevuto dal traente l’ordine di non pagare. La revoca infatti è senza effetto durante il termine legale di presentazione ma acquista efficacia dopo che questo è decorso.
d) qualunque promessa di interessi posta sull’assegno si considera non scritta
e) l’azione cambiaria in caso di mancato pagamento da parte del trattario è permessa al portatore solo come azione di regresso contro il traente, i giranti e i loro avallanti. La disciplina dell’azione ricalca quella della cambiale ma con la differenza che la presentazione del titolo alla banca nei termini di legge e la constatazione del rifiuto di pagare tramite protesto sono necessarie solo per agire contro i giranti e i loro avallanti. Non sono invece necessarie per esercitare l’azione di regresso contro il traente e i suoi avallanti
f) mancando ogni obbligazione cambiaria da parte della banca e dovendo il pagamento attuarsi solo in base all’ordine del traente la banca in sede di pagamento deve accertare non solo la legittimazione del possessore ma anche la provenienza dell’ordine dal cliente e cioè l’autenticità della firma sulla base della firma depositata dal traente (specimen) al momento dell’apertura del conto corrente. Tutti questi sono controlli necessari perché la banca non versi in colpa grave nel pagamento e possa legittimamente addebitare al traente l’importo dell’assegno pagato. Si tratta quindi di controlli che la banca deve eseguire con la diligenza professionale dell’accorto banchiere per esonerarsi da responsabilità nei confronti del traente.
Clausola non trasferibile, di sbarramento, di accreditamento e di assegno turistico
– La circolazione dell’assegno bancario presenta maggiori rischi rispetto a quelli della circolazione cambiaria e pertanto la legge consente l’adozione di particolari clausole che tendono ad escludere o limitare i pericolo inerenti alla circolazione. Il mezzo più radicale è quello della apposizione della clausola non trasferibile sull’assegno. Tale clausola toglie all’assegno il carattere di titolo di credito impedendone la circolazione in quanto l’assegno con questa clausola è pagabile solo al prenditore e non può essere da questo girato se non al banchiere per l’incasso. In caso di smarrimento o sottrazione non è necessario ricorrere alla procedura di ammortamento ma basta la semplice denuncia.
La clausola “non all’ordine” ha invece effetto più limitato in quanto non consente la circolazione nelle forme proprie di circolazione del titolo ma il titolo può essere trasferito con le forme e gli effetti propri della cessione. Le altre seguenti clausole invece non intaccano la trasferibilità del titolo ma limitano la legittimazione. Lo sbarramento consiste nell’apporre due rette parallele sulla parte anteriore dell’assegno. La sbarratura può essere generale quando tra le sbarre non vi è indicazione o vi è la parola banchiere o speciale quando tra le sbarre è scritto il nome di un determinato banchiere. L’assegno sbarrato è pagabile dal trattario solo ai propri clienti e nel caso di sbarramento speciale solo al banchiere indicato.
Lo sbarramento offre una tutela limitata contro i rischi di furto o smarrimento evitando che il pagamento sia effettuato a persona che non abbia già avuto rapporti con la banca trattaria. L’assegno turistico è un assegno bancario che viene tratto da una banca su una propria filiale estera. E’ di regola stilato in valuta estera e rilasciato al prenditore dietro contestuale versamento dell’importo corrispondente. Chi si deve recare all’estero dispone perciò di un titolo agevolmente negoziabile in quanto la copertura è sicura. Inoltre il pericolo di smarrimento e furto è attenuato.
Caratteristica dell’assegno turistico è infatti che il pagamento è subordinato alla presenza sul titolo di una doppia firma conforme del prenditore. La prima firma è apposta al momento del rilascio del titolo e la seconda al momento del pagamento e la banca trattaria o il giratario possono così agevolmente controllare l’autenticità della seconda firma confrontandola con quella esistente sull’assegno. La clausola di accreditamento comporta invece che l’assegno non può essere pagato in contanti ma chi intende incassare l’importo deve versarlo sulla banca trattaria se ne è cliente al fine che venga accreditato sul proprio conto.
Assegni vademecum e assegni a copertura garantita – La carta assegni
La circolazione dell’assegno bancario è basata fondamentalmente sulla fiducia nella persona del traente in quanto, in mancanza di una obbligazione cambiaria del trattario, il pagamento potrà essere effettuato solo se alla presentazione ci saranno i fondi disponibili. Per tale motivo l’accettazione di assegni avviene in genere nei rapporti tra persone conosciute. Per aumentare la diffusione degli assegni come strumento di pagamento sono stati introdotti gli assegni vademecum e gli assegni a copertura garantita.
Tali strumenti danno al possessore la sicurezza dell’esistenza presso la banca dei fondi disponibili per il pagamento in quanto il traente ha provveduto a vincolare presso la banca le somme necessarie per la copertura degli assegni a copertura garantita. Esiste poi un altro meccanismo quello della carta assegni con la quale la banca assicura al primo prenditore il pagamento dell’assegno purchè sia presentato nei termini prescritti dalla legge per il protesto.
La funzione della carta assegni è simile a quella degli assegni a copertura garantita ma nei secondi l’obbligazione della banca deriva dalla dichiarazione di esistenza dei fondi, che vengono bloccati al momento del rilascio del libretto di assegni e quindi sussiste nei confronti di tutti i successivi portatori e giratari dell’assegno. Nella carta assegni invece l’obbligazione della banca deriva dal rilascio della carta e viene assunta soltanto nei confronti del prenditore. In tal modo la banca assume l’obbligo di pagare anche se nel conto non vi sono fondi disponibili fornendo essa stessa le disponibilità necessarie per il pagamento ma tale garanzia non si estende nei confronti dei terzi possessori.
Sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie
La disciplina sanzionatoria in materia di assegni bancari e postali è stata totalmente modificata sostituendo alle originarie sanzioni penali sanzioni amministrative. Per quanto riguarda l’emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista la legge prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e una serie di sanzioni amministrative accessorie quali il divieto di emettere assegni per un certo periodo o l’interdizione per un certo periodo dall’esercizio di una attività professionale o imprenditoriale o il divieto di contrattare con la pa. L’inosservanza di tali divieti assume rilevanza penale ed è punita con la reclusione. Inoltre per l’emissione di assegni senza provvista è previsto anche il pagamento di una penale a favore del prenditore o giratario pari al 10 per cento della somma dovuta e non pagata.