Elementi essenziali della cambiale sono:
a) la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui il titolo è redatto Per il vaglia cambiario possono essere utilizzate in alternativa le denominazioni “vaglia cambiario” o “pagherò cambiario”.
b) l’ordine incondizionato nella cambiale tratta (pagherete a…) o la promessa incondizionata nel vaglia cambiario (pagherò a….) di pagare una somma determinata. Somma che di regola viene espressa sia in lettere che in cifre. In caso di discordanza prevale la somma scritta in lettere mentre se la somma è scritta più volte, in lettere o in cifre, vale la somma minore. L’apposizione di una condizione toglie al documento il carattere di cambiale.
c) le generalità di chi è designato a pagare (trattario) nella cambiale tratta. Per l’imprenditore la indicazione può essere fatta anche tramite la ditta e per la società attraverso la ragione o la denominazione sociale. Può essere indicato come trattario lo stesso traente e in tal caso la designazione può essere indiretta risultando già dal titolo il nome della persona designata a pagare. In questo caso però la cambiale non si tramuta in pagherò ma rimane comunque una cambiale tratta disciplinata quindi dai principi posti per tale tipo di cambiale (per quanto riguarda quindi la mancata accettazione o il mancato pagamento)
d) l’indicazione della scadenza che può essere a vista, a certo tempo vista, a certo tempo data, a giorno fisso. La scadenza è a vista se la cambiale è pagabile al momento della presentazione del titolo, a certo tempo vista se scade dopo un certo tempo dopo la presentazione, a certo tempo data se scade dopo un certo tempo dall’emissione del titolo. In mancanza di scadenza essa si intende a vista e quindi il pagamento deve essere fatto a richiesta del possessore.
e) l’indicazione del luogo di pagamento. In mancanza di ciò la cambiale tratta è pagabile nel luogo indicato accanto al nome del trattario e il vaglia cambiario nel luogo di emissione del titolo. E’ possibile indicare come luogo di pagamento anche il domicilio di un terzo e in tal caso la cambiale si dice domiciliata.
f) il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento e quindi il prenditore che nella cambiale tratta può essere anche lo stesso traente.
g) l’indicazione della data e del luogo di emissione. In mancanza del luogo di emissione la cambiale si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente
h) la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente o emittente) accompagnata nel caso di vaglia cambiario dalle generalità dell’emittente. A differenza dagli altri requisiti la sottoscrizione deve essere autografa e quindi apposta manualmente dal traente o dall’emittente. Essa deve contenere il nome e il cognome o la ditta di chi si obbliga ma è valida anche la sottoscrizione in cui il nome si abbreviato o indicato con la sola iniziale. Quando la sottoscrizione sussiste il documento vale come cambiale anche se la sottoscrizione è falsa. Infatti i requisiti riguardano il documento e non la dichiarazione . Pertanto la falsità della sottoscrizione può comportare che colui la cui firma è stata falsificata non assuma alcuna obbligazione ma non comporta il venir meno del requisito formale della sottoscrizione e quindi rimane ferma l’efficacia delle altre obbligazioni cambiarie.