Il possesso del titolo di credito secondo la legge di circolazione attribuisce come abbiamo detto la legittimazione all’esercizio del diritto e quindi la facoltà di pretendere la prestazione indicata nel titolo. Poiché il portatore legittimo è legittimato all’esercizio del diritto cartolare il debitore che senza dolo o colpa grave adempie la sua prestazione nei suoi confronti è liberato dalla sua obbligazione anche se il portatore non è il titolare del diritto cartolare. Così ad esempio se il debitore paga la somma a B ignorando senza sua colpa grave che B è un ladro e quindi non è il titolare del diritto cartolare l’obbligazione cartolare è estinta.

Il possessore legittimato può pretendere la prestazione senza dover dimostrare altro che l’esistenza della legittimazione. Spetta quindi al debitore dimostrare che nonostante la presenza della legittimazione, il vizio della causa del possesso ma solo quando egli possa dimostrare tale vizio o avesse potuto dimostrarlo usando la normale diligenza e prudenza. Il dolo pertanto può sussistere solo quando il debitore abbia prove precise per dimostrare la non titolarità del legittimato e la colpa grave quando egli avrebbe potuto procurarsi tale prova usando la normale diligenza.

Il semplice dubbio invece circa il vizio del possesso non è sufficiente per escludere la  validità dell’adempimento dato che questo costituisce un obbligo e non una facoltà per il debitore.  Inoltre nel caso di titoli di credito a legittimazione nominale il debitore deve accertare la presenza delle condizioni di legittimazione (ad,. Es. la serie continua di girata)  e la coincidenza della identità di chi esibisce il titolo con la persona che dal titolo stesso risulta essere il possessore legittimato.

Eccezioni opponibili al possessore legittimato: eccezioni assolute ed eccezioni personali 

Il debitore può opporre al portatore legittimo solo le seguenti eccezioni:

a) eccezioni personali al portatore legittimo, ossia derivanti da altri rapporti, diversi da quello cartolare, intercorsi tra il debitore e lo stesso portatore legittimo;

b) eccezioni di forma derivanti dalla mancanza di uno dei requisiti formali previsti dalla legge (es. in una cambiale tale denominazione non è inserita nel contesto del titolo)

c) eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo (es. nella cambiale è indicata la somma di euro 500.000 e il creditore ne richiede 600.000).

d) eccezioni di falsità della firma, di incapacità o di difetto di rappresentanza al momento della emissione del titolo, nonché di mancanza di volontà (per violenza fisica) nella redazione del titolo

e) eccezioni fondate sulla mancanza dei presupposti necessari per l’esercizio dell’azione giudiziaria (es. si esercita l’azione cambiaria di regresso contro un girante senza prima aver elevato il protesto).

Tranne la prima eccezione (personale) le altre sono dette reali in quanto opponibili a chiunque sia il portatore legittimo del titolo di credito. Al portatore legittimo quindi il debitore non può opporre eccezioni fondate sui suoi rapporti personali con altri precedenti creditori, sia che si tratti di eccezioni fondate sul rapporto sottostante sia che si tratti di altre eccezioni fondate su rapporti personali intercorrenti tra il debitore e precedenti creditori cartolari.

A questa regola è posta però una deroga la quale prevede che il debitore possa opporre le eccezioni personali riferite al precedente creditore anche all’ultimo portatore legittimo quando costui, nell’acquistare il credito, ha agito intenzionalmente a danno del debitore (es. quando in base ad un accordo fraudolento il possesso del titolo sia stato trasferito ad altro possessore al fine di precludere al debitore l’opponibilità delle eccezioni personali).

Tale strappo alla regola dell’autonomia e letteralità del titolo di credito si spiega con la considerazione che dal momento che detta regola è stata posta nell’interesse generale per favorire la sicurezza e rapidità nella circolazione dei crediti,  la legge non può permettere che di essa si avvalga il creditore cartolare per abusarne a danno del debitore, sfruttandola quindi nel suo esclusivo interesse personale.

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