La circolazione del titolo come circolazione della legittimazioneÂ
Una delle caratteristiche fondamentali dei titoli di credito è la distinzione tra titolarità del diritto cartolare e legittimazione all’esercizio della stessa. Titolare del diritto cartolare è infatti il proprietario del titolo mentre legittimato al suo esercizio è il possessore del titolo nelle forme prescritte dalla legge di circolazione del titolo, forme che sono diverse per i titoli al portatore, all’ordine e nominativi. La qualità di proprietario-titolare e possessore legittimato di regola coincidono nella stessa persona ma tuttavia nel corso della circolazione del titolo si può verificare una dissociazione delle due posizioni reali sul titolo (proprietà e possesso) e al riguardo possiamo distinguere tra circolazione regolare e circolazione irregolare del titolo.
Per diventare portatori legittimi del titolo di credito occorre accertare a quale legge di circolazione essi sono soggetti e quindi distinguendo tra titoli al portatore, all’ordine o nominativi ricordando comunque che il presupposto comune per il trasferimento è che avvenga la trasmissione del possesso del documento. Mentre per i titoli al portatore è sufficiente essere possessori del titolo per esseri portatori legittimi per i titoli all’ordine oltre al possesso è necessaria una serie continua di girate (per girata si intende una dichiarazione scritta sul titolo e sottoscritta con cui l’attuale portatore legittimo del titolo detto girante ordina al debitore di adempiere nei confronti di un altro soggetto detto giratario), mentre nei titoli nominativi è necessario che l’emittente annoti il nome dell’acquirente sul titolo e nel registro. Solo con tale intestazione si diventa portatore legittimo del titolo e si possono esercitare i diritti ad esso inerenti.
La circolazione regolare – La circolazione irregolare o anomala
Si ha circolazione regolare quando il titolo viene trasferito dall’attuale proprietario ad un altro soggetto sulla base di un valido negozio di trasmissione che di regola trova il suo fondamento in un preesistente rapporto causale tra le parti. Ad esempio in una vendita (rapporto fondamentale) si può convenire che il compratore pagherà il prezzo mediante girata di un assegno circolare a lui intestato. Il compratore quindi dovrà dare attuazione a tale accordo (negozio di trasmissione) girando l’assegno e consegnandolo al venditore perché possa riscuoterlo. Si ha invece circolazione irregolare quando la circolazione del titolo non è sorretta da un valido negozio di trasferimento.
Es. il titolo di credito viene rubato. In tal caso il possessore (il ladro) non acquista la proprietà del titolo e la titolarità del diritto che restano al derubato ma ha però la possibilità di esercitare il diritto (legittimazione) e di far circolare ulteriormente il titolo. Si ha quindi dissociazione tra proprietà (titolarità ) e possesso (legittimazione). Chi ha perso il possesso del titolo contro la sua volontà non è privo di tutela in quanto potrà esercitare l’azione di rivendicazione nei confronti dell’attuale possessore e riottenere il documento necessario ai fini della legittimazione. Inoltre se si tratta di titoli all’ordine o nominativi potrà anche avvalersi della procedura di ammortamento che gli consente di ottenere un surrogato del titolo smarrito.
Tutto questo però finchè il titolo non perviene nelle mani di un terzo in buona fede, ignaro quindi del difetto di titolarità del venditore. Infatti a tutela di chi acquista a non domino scatta il principio dell’autonomia in sede di circolazione in quanto l’art. 1994 cc stabilisce che chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione e quindi diventa anche proprietario del titolo e titolare del diritto cartolare. In questo modo la sua posizione diventa inattaccabile dall’ex proprietario che potrà solo esercitare l’azione di risarcimento danni nei confronti di colui che gli ha sottratto il titolo.