Il contratto di conto corrente, una volta stipulato tra le parti, comporta l’obbligatorietà della annotazione in esso delle operazioni compiute tra le parti. Ovviamente la annotazione nel conto dei crediti non comporta la loro estinzione ma solo una proroga della loro esigibilità (posticipata come abbiamo detto al momento della chiusura del conto stesso) e pertanto i crediti immessi nel conto conservano la loro individualità restando sempre possibile ogni azione tesa alla nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del contratto da cui il credito stesso deriva.

La chiusura del conto

  Alla chiusura del conto che si attua alle scadenze stabilite nel contratto o dagli usi (o in mancanza alla fine di ogni semestre) viene effettuata la compensazione tra le diverse partite di dare e avere e il saldo del conto diviene esigibile. Se il pagamento non è richiesto dalla parte che ne ha diritto il saldo si considera come prima rimessa di un nuovo conto. Alla chiusura del conto viene inviato da un correntista all’altro un estratto conto il quale si intende approvato se non viene contestato nei termini pattuiti o d’uso o comunque in un congruo termine.

Lo scioglimento del contratto 

La chiusura del conto non deve essere confusa con lo scioglimento del contratto in quanto comporta solo la liquidazione dei rapporti di dare e avere tra le parti e l’esigibilità del saldo. Lo scioglimento del contratto può invece aversi per scadenza nei contratti di durata o mediante dichiarazione di recesso da parte di ciascun correntista nei contratti a tempo indeterminato. In tutti i casi è consentito alle parti di recedere in caso di interdizione, inabilitazione, insolvenza  o morte dell’altra. La dichiarazione di recesso comporta che il conto viene bloccato e non possono essere esservi incluse altre partite ma non l ‘esigibilità del saldo che si determina solo al momento stabilito nel contratto per la chiusura del conto.

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