Il ricorso abusivo al credito
– Altro reato fallimentare è il ricorso abusivo al credito che si ha quando l’imprenditore ricorra al credito dissimulando lo stato di dissesto o di insolvenza. Abbiamo qui un reato doloso caratterizzato dal dolo di pericolo in quanto viene messa in pericolo la possibilità di restituzione del credito. Oltre alla reclusione è prevista come pena accessoria la stessa prevista per la bancarotta per una durata massima di tre anni.
Circostanze aggravanti e attenuanti – Sono circostanze aggravanti (con aumento della pena della metà) la rilevante gravità del danno, l’aver commesso più fatti delittuosi tra quelli previsti dalla legge fallimentare e l’aver esercitato l’impresa contro un divieto di legge. E’ invece circostanza attenuante (con riduzione della pena fino ad un terzo) la speciale lievità del danno patrimoniale cagionato.
Altri reati commessi dal fallito. Altri reati sono la denuncia di creditori inesistenti nell’elenco nominativo dei creditori, la inosservanza dell’obbligo di depositare i bilanci, le scritture contabili e l’elenco dei creditori, e la inosservanza dell’obbligo di comunicare al curatore cambi di residenza o domicilio di presentarsi personalmente agli organi del fallimento.
Responsabilità penale nel fallimento
Responsabilità penale dei soci illimitatamente responsabili – Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano nei confronti dei soci illimitatamente responsabili per i fatti da loro commessi le disposizioni penali relative al fallito. In questo modo la legge rende applicabile ai soci illimitatamente responsabili le norme penali per l’imprenditore anche se non sono imprenditori e limita la loro responsabilità penale solo al caso in cui essi stessi hanno commessi il fatto delittuoso. Il socio illimitatamente responsabile non risponde invece per il fatto delittuoso commesso da altro socio.
Responsabilità penale degli organi e dell’institore – Per quanto riguarda le persone diverse dal fallito la legge prende in considerazione gli organi della società fallita, l’institore, il curatore e i creditori. Per quanto riguarda gli organi della società fallita ad essi si applicano le sanzioni previste per l’imprenditore nel caso abbiano commesso fatti costituenti bancarotta fraudolenta o semplice, abbiano fatto ricorso abusivamente al credito, abbiano denunciato crediti inesistenti o omesso di dichiarare beni da comprendere nell’inventario. Sono invece applicabili all’institore le sanzioni penali previste per l’imprenditore solo quando egli si sia reso colpevole di fatti costituenti reati concorsuali nella gestione affidatagli anche se il fatto sia stato compiuto per incarico dell’imprenditore.
Responsabilità penale del curatore e del coadiutore – Nei confronti del curatore, in quanto pubblico ufficiale, sono applicabili le comuni norme penali per i reati di peculato, concussione, corruzione e abuso di ufficio. Inoltre la legge fallimentare punisce il curatore qualora non ottemperi all’ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altre cose del fallimento. Il reato sussiste in conseguenza della inesecuzione dolosa o colposa dell’ordine del giudice e quindi prescinde dal compimento di atti di appropriazione o distrazione che configurerebbero il reato di peculato. Le sanzioni previste sono applicabili anche nei confronti dei coadiutori del curatore nel fallimento.
Responsabilità penale dei creditori – La legge fallimentare considera reato (a parte l’eventuale concorso in bancarotta o favoreggiamento) il fatto del creditore che presenti domanda di ammissione al passivo di un credito fraudolentemente simulato, che sottragga o dissimuli beni del fallito dopo la dichiarazione di fallimento, o l’acquisto dei beni del fallito a prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato avvenuto precedentemente alla dichiarazione di fallimento ma con la consapevolezza dello stato di dissesto.
Reati concorsuali nel concordato preventivo, nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria – Nella procedura di concordato preventivo la legge punisce l’imprenditore che al solo scopo di essere ammesso alla procedura si sia attribuito attività inesistenti o che abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. Inoltre le sanzioni penali previste per il fallimento si estendono al concordato preventivo nella misura in cui si ponga l’esigenza L’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza nel caso di liquidazione coatta e la dichiarazione dello stato di insolvenza nella amministrazione straordinaria sono espressamente equiparati dalla legge alla dichiarazione di fallimento ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di reati fallimentari.