Il carattere misto della procedura implica la partecipazione di organi sia amministrativi che giudiziari. Il ministro delle attività produttive ha una generale funzione di vigilanza e inoltre, nel procedimento previsto per le imprese di maggiori dimensioni il suo compito è ancora più rilevante in quanto la stessa procedura si avvia a seguito di suo decreto e spetta a lui concedere la proroga del programma di esecuzione. Organo esecutivo è invece il commissario straordinario che sostituisce il commissario giudiziale (nominato con la dichiarazione dello stato di insolvenza, che per le imprese di maggiori dimensioni non è neanche previsto mancando in questo caso la fase intermedia).
Il commissario giudiziale è nominato dal ministro, ha il compito di gestire l’impresa e di predisporre il programma di risanamento curandone l’esecuzione. Il comitato di sorveglianza ha compiti consultivi e di controllo esprimendo un parere sugli atti del commissario. Per quanto riguarda l’autorità giudiziaria hanno specifiche competenze il tribunale e il giudice delegato. Il tribunale decide se aprire la procedura di amministrazione o dichiarare il fallimento, decide sui ricorsi, decide la chiusura o riapertura della procedura o la conversione in fallimento. Il giudice delegato invece ha il compito di provvedere all’accertamento del passivo e alla ripartizione dell’attivo.
I programmi di risanamento e la cessazione della procedura
Abbiamo detto che la procedura di amministrazione straordinaria si basa sulla realizzazione del programma prescelto dal commissario straordinario con l’approvazione del ministro. Abbiamo detto che i due programmi hanno diverse implicazioni in quanto solo nel programma di cessione il commissario straordinario può esercitare le azioni revocatorie fallimentari. Inoltre solo con il programma di cessione si può avere la ripartizione dell’attivo in quanto nel programma di ristrutturazione la soddisfazione dei creditori è rinviata al momento del suo esito positivo (nel caso di esito negativo si avrà naturalmente la conversione della procedura in fallimento).
La chiusura della procedura di amministrazione straordinaria può avvenire per motivi diversi: quando non siano state presentate domande di ammissione al passivo, quando l’imprenditore abbia recuperato la possibilità di far fronte ai creditori, quando nel programma di cessione si sia avuta la ripartizione finale dell’attivo. Inoltre la procedura può chiudersi con il decreto del tribunale che ne dispone la conversione in fallimento qualora risulti che la procedura non può essere proseguita o quando il programma non sia stato realizzato alla scadenza.
La chiusura può avvenire anche con un concordato, richiesto dal commissario straordinario e approvato dal ministro, cui sono applicabili le regole previste per la liquidazione coatta. La mancata approvazione del concordato non comporta l’automatica conversione della procedura in fallimento che si verifica invece solo qualora il commissario straordinario non presenti entro sessanta giorni al ministro un programma di cessione dei beni aziendali da realizzarsi in due anni o quando il ministro non l’abbia autorizzato.
L’applicazione dell’amministrazione straordinaria al fenomeno di gruppo
La disciplina della amministrazione straordinaria presenta particolari implicazioni nella sua applicazione ai fenomeni di gruppo. Infatti la legge consente, una volta aperta la procedura di amministrazione straordinaria di una impresa, di ammettervi anche le altre imprese del gruppo che siano insolventi anche se non hanno i requisiti dimensionali richiesti, Per far ciò occorre naturalmente valutare se tali imprese presentino concrete possibilità di recupero delle attività imprenditoriali o se comunque risulti opportuna la gestione unitaria dell’insolvenza nell’ambito del gruppo per raggiungere gli obiettivi della procedura.
In tal modo si prende atto che essendo la situazione di crisi una vicenda che investe complessivamente l’intero gruppo anche la sua gestione deve essere unitaria e quindi la necessità di un programma di risanamento che tenga conto dei loro collegamenti. Per tale motivo la legge consente che il commissario straordinario sia autorizzato dal ministro ad effettuare dopo la dichiarazione di insolvenza le operazioni necessaria per salvaguardare la continuità della attività aziendali delle imprese del gruppo ed ammette la possibilità di un unico concordato per tutte le imprese del gruppo stesso.
Viene riconosciuta inoltre al commissario straordinario e a quello giudiziale la possibilità di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci delle società del gruppo e una rilevante estensione dei termini previsti per la presentazione delle azioni revocatorie fallimentari nei confronti di altre imprese del gruppo.