La procedura di amministrazione straordinaria, modificata con decreto legislativo del 1990, si applica alle grandi imprese insolventi. Sono considerate grandi imprese quelle con un numero di lavoratori non inferiore a 200 e che hanno debiti per un ammontare almeno pari ai due terzi sia del totale dell’attivo che dei ricavi annuali dell’ultimo esercizio. Per tali imprese è esclusa una immediata dichiarazione di fallimento e si prevede invece, una volta accertato lo stato di insolvenza, una fase intermedia nella quale si verifica la possibilità di un risanamento.
A seconda di tale verifica può avere luogo il fallimento o l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria volta a conservare il patrimonio produttivo tramite la prosecuzione o riconversione delle attività imprenditoriali. La procedura di amministrazione straordinaria deve essere considerata una procedura mista in quanto vi partecipano sia l’autorità amministrativa che quella giudiziaria. Per le imprese di maggiori dimensioni (con almeno 500 lavoratori e debiti non inferiori a 300 milioni di euro) è prevista la possibilità di richiedere l’immediata ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria previa presentazione di un ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza.
Abbiamo detto che presupposto fondamentale per l’apertura della amministrazione straordinaria è la dichiarazione dello stato di insolvenza che viene pronunciata dal tribunale con sentenza su istanza degli stessi soggetti legittimati a chiedere la dichiarazione di fallimento, Il procedimento è simile a quello previsto dalla legge fallimentare con la differenza che vi partecipa anche il Ministro delle attività produttive. La dichiarazione dello stato di insolvenza provvede anche alla nomina degli organi necessari per la procedura intermedia che sono il giudice delegato e il commissario giudiziale.
Essa inoltre fissa i termini per le domande di ammissione al passivo da parte dei creditori, stabilisce il termine per l’esame dello stato passivo e soprattutto stabilisce se la gestione, nella fase intermedia, sarà lasciata all’imprenditore insolvente o al commissario giudiziale. In quest’ultimo caso si ha ovviamente lo spossessamento del debitore mentre in tutti i casi si verificherà l’assoggettamento dei creditori alle regole del concorso e l’inefficacia dei pagamenti effettuati successivamente. In tutti i casi inoltre i crediti sorti per la continuazione dell’impresa devono essere soddisfatti in prededuzione.