Effetti del provvedimento di liquidazione

Il provvedimento dell’autorità amministrativa che ordina la liquidazione determina l’apertura del concorso, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e depositato all’Ufficio del registro delle imprese. Il provvedimento di liquidazione determina lo spossessamento del debitore di tutti i beni (tranne quelli personalissimi) e la sostituzione del commissario liquidatore all’imprenditore e. per le società, agli organi sociali, nell’amministrazione del patrimonio e nella rappresentanza processuale nonché tutti gli effetti determinati dalle altre procedure concorsuali (in particolare il fallimento) nei confronti dei creditori e dei rapporti giuridici preesistenti.

Organi della liquidazione amministrativa

Gli organi sono il commissario liquidatore, l’autorità di vigilanza e il comitato di sorveglianza. Il commissario liquidatore ha posizione simile a quella del curatore, è pubblico ufficiale e ha il compito dell’amministrazione del patrimonio ricevuto in consegna sulla base di un inventario dall’imprenditore o dagli organi sociali. Tale compito viene svolto sotto le direttive dell’autorità di vigilanza e il controllo del comitato di sorveglianza.

Per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere autorizzato dall’autorità di vigilanza, deve eseguire i suoi compiti con diligenza, viene retribuito e risponde del suo operato (e può essere revocato) all’autorità di vigilanza. Spetta al commissario liquidatore anche il compito di formare lo stato passivo (compito spettante nel fallimento al giudice delegato). L’autorità di vigilanza riassume in sé i compiti del giudice delegato, del comitato dei creditori e del tribunale, nominando o revocando il commissario liquidatore, fissandone le direttive e fornendogli tutte le autorizzazioni necessarie. Il comitato di sorveglianza è un organo consultivo che fornisce pareri circa gli atti di straordinaria amministrazione. I suoi pareri sono vincolanti in caso di vendita in blocco dei mobili e degli immobili. Assiste il commissario liquidatore nella sorveglianza sull’esecuzione del concordato.

Fasi del procedimento di liquidazione coatta amministrativa

 Accertamento del passivo 

Fermo restando che le varie fasi del procedimento sono compiute in via amministrativa e non giurisdizionale, l’accertamento del passivo è compito del commissario liquidatore. Coloro che sono riconosciuti come creditori dal commissario liquidatore non hanno bisogno di presentare domanda di riconoscimento del credito e quindi sono soggetti a questo obbligo solo i creditori non riconosciuti o il cui credito sia riconosciuto in misura minore a quello dovuto. Lo stesso sistema viene seguito per i terzi che hanno diritto di rivendicare la restituzione di cose mobili possedute dall’impresa.

Il commissario liquidatore esamina le domande e forma l’elenco dei crediti ammessi e di quelli respinti e lo deposita presso la cancelleria del tribunale dandone notizia a tutti coloro la cui domanda non sia stata in tutto o in parte accolta. Con il deposito l’elenco diventa esecutivo ed entro 30 giorni devono essere proposte le opposizioni e le impugnazioni. In questo modo viene ad inserirsi nel procedimento amministrativo una fase giuridsdizionale che si svolge secondo le regole previste nel fallimento. Anche in questo caso sono consentite domande tardive che devono essere proposte mediante ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale. Esse non pregiudicano le ripartizioni già avvenute ma danno solo il diritto a partecipare alle ripartizioni future.

La liquidazione dell’attivo 

Anche la liquidazione dell’attivo è compito del commissario liquidatore, La legge non prescrive particolari norme d seguire ma l’autorità di vigilanza può limitare i poteri del liquidatore o imporre modalità determinate.

La ripartizione dell’attivo

Le somme realizzate mediante la liquidazione vengono erogate nei modi previsti dalla legge e quindi in primo luogo per il pagamento dei crediti prededucibili, in secondo luogo per i creditori privilegiati, in terzo luogo per i creditori chirografari. Il commissario liquidatore deve sottoporre il piano di riparto insieme ad una relazione del comitato di sorveglianza all’autorità di vigilanza che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale ed eroga il compenso al commissario liquidatore. La notizia del deposito viene pubblicata sulla G.U e data ai creditori che hanno 20 giorni per proporre ricorso al tribunale. Il tribunale provvede su di essi con decreto in camera di consiglio.

Le contestazioni possono riguardare sia il bilancio di liquidazione sia il piano di riparto ma nel secondo caso possono riguardare solo le modalità di riparto e non il diritto dei creditori a parteciparvi,, diritto che doveva essere fatto valere precedentemente mediante impugnazione dell’ammissione. Nel caso la liquidazione coatta non sia adottata per crisi economica, a seguito del riparto potrebbe rimanere un residuo che deve essere attribuito agli aventi diritto (imprenditore, soci, ecc). Se nel termine di legge non ci sono contestazioni il bilancio finale e il piano di riparto vengono approvati e pertanto si procede alla ripartizione tra i creditori.

Il concordato

Il procedimento di liquidazione può concludersi, invece che con le fasi sopra descritte, con un concordato che ha però struttura diversa da quello visto per il fallimento. Nella liquidazione coatta infatti il concordato si attua senza la partecipazione dei creditori che non devono approvarlo ma possono solo presentare opposizione al tribunale. La tutela dei creditori è quindi rimessa agli organi della liquidazione i quali devono autorizzare il debitore, uno o più creditori o un terzo a proporre il concordato e al tribunale che sentito il parere degli organi della liquidazione e dell’opposizione dei creditori, accoglie o respinge la proposta con decreto in camera di consiglio. Gli organi della procedura rimangono in vita finchè il concordato non viene eseguito per sorvegliarne l’adempimento. Il concordato può essere risolto su istanza del commissario o dei creditori per inadempimento o può essere annullato qualora sia stato dolosamente esagerato il passivo o sottratta una parte notevole dell’attivo. Con la risoluzione o l’annullamento si riapre la liquidazione amministrativa.

La liquidazione coatta delle società

Se l’impresa soggetta a liquidazione coatta è una società il presidente del tribunale può, su richiesta del commissario liquidatore, richiedere ai soci i versamenti non ancora effettuati anche se non sia scaduto il termine per il loro pagamento. Inoltre il commissario può esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori e quella spettante ai creditori per esercizio scorretto dell’attività di direzione e coordinamento di società. La liquidazione coatta a differenza del fallimento non si estende ai soci illimitatamente responsabili, tuttavia gli effetti di un eventuale accertamento giudiziale di insolvenza si producono anche nei confronti di essi con la conseguenza che gli atti di disposizione da essi compiuti a danno dei creditori possono essere dichiarati inefficaci nei confronti dei creditori della società.

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